TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27088 depositata il 18 ottobre 2024 – Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26183 depositata il 7 ottobre 2024 – Estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell’istanza di definizione agevolata del giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26183 depositata il 7 ottobre 2024 Tributi - Avviso di accertamento - Recupero a tassazione costi pubblicitari indebitamente dedotti - IVA indebitamente detratta in violazione del regime del pro-rata - Estinzione giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere Rilevato che 1. Pa.Ma., titolare di omonima ditta individuale, [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 23273 depositata il 28 agosto 2024 – In tema di IVA, il diritto al rimborso dell’eccedenza d’imposta dell’imposta per cessazione dell’attività, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima e, in tal caso, l’anteriore esposizione da parte del curatore fallimentare nella dichiarazione ai fini della compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà di non perdere il credito e così anche di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale

In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima e, in tal caso, l’anteriore esposizione da parte del curatore fallimentare nella dichiarazione ai fini della compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà di non perdere il credito e così anche di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27098 depositata il 18 ottobre 2024 – Qualora l’accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile, in sede di legittimità, nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.

Qualora l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile, in sede di legittimità, nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26214 depositata il 7 ottobre 2024 – Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum che per quanto riguarda la causa petendi

Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum che per quanto riguarda la causa petendi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26176 depositata il 7 ottobre 2024 – In tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26171 depositata il 7 ottobre 2024 – Qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa

Qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26141 depositata il 7 ottobre 2024 – Il vizio motivazionale comportante la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4), del D.Lgs. n. 546 del 1992 – norma speciale del processo tributario che nel giudizio civile ordinario trova il suo corrispondente nell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- deve emergere dal testo stesso della decisione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, onde nessun rilievo può essere attribuito, sotto questo aspetto, all’eventualmente erronea o incompleta valutazione degli atti e documenti di causa compiuta dal giudice di merito

Il vizio motivazionale comportante la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 36, comma 2, n. 4), del D.Lgs. n. 546 del 1992 - norma speciale del processo tributario che nel giudizio civile ordinario trova il suo corrispondente nell'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- deve emergere dal testo stesso della decisione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, onde nessun rilievo può essere attribuito, sotto questo aspetto, all'eventualmente erronea o incompleta valutazione degli atti e documenti di causa compiuta dal giudice di merito

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