CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4397 – L’assolvimento dell’iva intracomunitaria col metodo dell’inversione contabile, in luogo dell’assolvimento dell’IVA all’importazione, non consente al fisco di richiedere nuovamente il pagamento dell’imposta
l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’IVA all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50 bis, comma 4, lett. b), d.l. n. 331 del 1993 n. 331, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sia pur tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell'IVA, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13 Equoland