TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3442 – L’operazione di permuta avrebbe comportato per la società costruttrice l’obbligo dell’immediata fatturazione ai fini dell’Iva di un importo pari al valore dei beni permutati fin dal momento della stipula dell’atto, nonché la concorrenza del relativo ricavo alla determinazione del reddito

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3442 Tributi - IRES - Permuta terreni edificabili e immobili da costruire - Ricavi generati dai costi sostenuti per la costruzione degli immobili, ceduti in permuta in cambio dei suoli edificabili - Imputazione all’esercizio di competenza - Anno in cui si verifica il passaggio di proprietà [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3275 – L’esenzione ICI è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 febbraio 2019, n. 3265 – TARSU – Condizioni per l’applicabilità della riduzione della tariffa per irregolare attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani – Capacità espansiva del giudicato tributario

La sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, dunque, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3374 – Qualora il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità

si è ritenuto inammissibile l'appello quando l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21816); così come si è ritenuto non assolto l'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., con il semplice richiamo "per relationem" alla comparsa conclusionale di primo grado (Cass. 20 settembre 2002, n. 13756). Dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. SU 22 maggio 2012 n. 8077) a composizione del contrasto in ordine all'ambito dei poteri della Corte di legittimità, "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366, cod. proc. civ., n. 6, e 395, cod. proc. civ., n. 4)". Il principio, che il Collegio condivide, ha avuto seguito con una applicazione proprio relativa all'art. 342, cod. proc. civ., essendosi affermato che "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell'art. 342, cod. proc. civ., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3297 – Legittima l’attribuzione delle rendite osservando che il contribuente non ha impugnato le rendite catastali nei termini previsti dal comma 33 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, a mente del quale i ricorsi ex art. 2 del D.Lgs. 546/1992 possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del comunicato recante l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento delle rendite

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3297 Tributi locali - ICI - Terreni agricoli - Rendite catastali - Aggiornamento - Termini di notificazione Rilevato che 1.- M.E. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI 2007, per terreni agricoli siti nel Comune di Carinola, deducendo l'errata determinazione della base imponibile e delle rendite [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3294 – La dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000

la riunione dei due procedimenti sana ogni vizio relativo all'integrità del contraddittorio tra società di persone e soci. Si condivide infatti l'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative a società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei relativi effetti a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3277 – In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata

il d.lgs. n. 504 dei 1992, art. 5, nel consentire al contribuente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull’unità immobiliare ed aventi rilevanza sull'ammontare della rendita catastale, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, costituita da quella dei fabbricati similari, non esclude l'obbligo del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento, alla luce degli eventi sopravvenuti, modificativi della rendita catastale preesistente. Nessuna norma, di contro, pone a carico del Comune il medesimo obbligo di richiedere all'ufficio competente la modifica della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza dei contribuente per cui la sentenza impugnata che ha affermato l'insussistenza di detto obbligo deve essere confermata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3268 – L’esenzione ICI prevista per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell’ente e non quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone

l’esenzione lei prevista dall'art. 7, comma 1^ lett. A), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre In caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone"

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