TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2019, n. 710 – In tema di sanzioni tributarie, l’esimente prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo – e, dunque, escluse le violazioni solo formali – imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai ‘sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando

in tema di sanzioni tributarie, l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo - e, dunque, escluse le violazioni solo formali - imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo (normalmente l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico; oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai 'sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3107 – L’errore di fatto idoneo a legittimare la re vocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391- bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione

"L'istanza di revocazIone di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione."

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 739 – In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sulla emissione degli scontrini fiscali che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 739 Tributi - Contestazione della mancata emissione di scontrini fiscali - Sanzione accessoria di sospensione dall'esercizio dell'attività - Confermata anche in caso di definizione agevolata delle sanzioni amministrative pecuniarie Rilevato che La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso proposto da Alimentari P. S.n.c. di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3110 – Legittimità dell’accertamento dazi doganali evasi anche a seguito di non luogo a procedere del giudizio penale per intervenuta prescrizione del reato di contrabbando

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3110 Tributi - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Non luogo a procedere del giudizio penale per intervenuta prescrizione del reato - Accertamento dazi doganali evasi - Legittimità Rilevato che - V.G. veniva indagato, insieme ad altri, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3109 – In tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco il pagamento delle imposte di cui all’art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3109 Tributi - Imposta sugli apparecchi di intrattenimento - Apparecchi rimossi e distrutti in corso d’anno - Rideterminazione dell’imposta per frazione d’anno - Esclusione - Applicazione dell’imposta per intero - Legittimità Rilevato che - E. Srl impugnava la cartella di pagamento, emessa da Equitalia per conto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3104 – Avviso di accertamento con il quale, a seguito di controllo “a posteriori”, rettificati i valori dichiarati in dogana, venivano recuperati maggiori dazi, nonché recuperata IVA all’importazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3104 Importazioni - IVA - Accertamento - Contingentamento - Riscossione - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso per cassazione Rilevato 1. che con l'impugnata sentenza, per quanto rimasto di interesse, in riforma della prima decisione, la Regionale accoglieva il ricorso promosso dal coobbligato S. F., rappresentante [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3093 – Accertamento fondato su valore di mercato degli immobili compravenduti nell’anno 2003, in cui si è realizzato il trasferimento della proprietà dei beni, determinato dalla Agenzia delle Entrate, sulla scorta dei valori OMI, dei listini FIAIP, degli annunci commerciali e dei questionari delle agenzie immobiliari, non poteva essere preso in considerazione, in quanto la società venditrice si era obbligata a praticare il prezzo indicato nei contratti preliminari stipulati negli anni 1999 e 2001

l'Ufficio ha desunto l'esistenza di maggiori ricavi sulla base di presunzioni semplici, ritenute gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico della contribuente, onere per il cui assolvimento il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare e valutare la valenza probatoria della documentazione offerta dalla società venditrice

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