CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2017 – La cessione di terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo non potrebbe in nessun caso soddisfare il presupposto soggettivo IVA, atteso che i terreni edificabili non possono costituire oggetto dell’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c., non essendo destinati a coltivazione, silvicoltura e allevamento
va esaminata concretamente la destinazione che l'imprenditore agricolo (cedente) abbia dato al terreno edificabile, riconoscendo: - l'imponibilità IVA della cessione operata dall'imprenditore agricolo che abbia destinato il terreno all'attività (agricola) dell'impresa;- l'estraneità all'IVA e la soggezione all'imposta di registro proporzionale alla cessione di terreno edificabile che, pur essendo appartenente all'impresa agricola, sia estraneo all'attività della stessa