TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31748 – In tema di tassa comunale sulla pubblicità, l’art. 8, comma 3 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare quelle sole variazioni, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, da cui possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta, senza, quindi, dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno

In tema di tassa comunale sulla pubblicità, l'art. 8, comma 3 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare quelle sole variazioni, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, da cui possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta, senza, quindi, dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31747 – In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 63 del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che “occupano” o “detengono” il bene assoggettato a tributo

"in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 63 del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che "occupano" o "detengono" il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 1140, secondo comma, cod. civ., né tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell'immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31746 – TARSU – La istituzione del servizio è condizione imprescindibile della debenza della tassa (l’art. 62 del d.lgs. 507/93 stabilisce che “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”)

TARSU - la istituzione del servizio è condizione imprescindibile della debenza della tassa (l'art. 62 del d.lgs. 507/93 stabilisce che "la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa"), non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con accoglimento dell'iniziale ricorso della contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31741 – In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione

in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2018, n. 31624 – La omessa indicazione delle norme che si assumono violate non integra un requisito autonomo ed imprenscindibile per l’ammissibilità della censura, ma è piuttosto funzionale a chiarirne il contenuto

La omessa indicazione delle norme che si assumono violate non integra un requisito autonomo ed imprenscindibile per l'ammissibilità della censura, ma è piuttosto funzionale a chiarirne il contenuto, sicchè la omissione può comportare l'inammissibilità della doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo in tal modo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. n. 25044 del 7/11/2013; n. 21819 del 20/9/2017).

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31749 – TARSU – Il comma 3 dell’art. 66 del d.lgs. 507/93 conferisce al Comune la facoltà di riduzione della tariffa unitaria di un importo non superiore ad un terzo nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività

la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di... c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività", e così - con il termine "può" - rimette alla scelta del Comune e, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, subordina alla determinazione dell'ente, l'applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31707 – Imposta sulla pubblicità – L’art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993 prevede la imposizione del messaggio pubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte

Imposta sulla pubblicità - L'art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993 prevede la imposizione del messaggio pubblicitario attuato "attraverso forme di comunicazione visive o acustiche", in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31721 – l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa

«l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nonché, in materia di IVA, dall'omologa disposizione di cui all'art. 51, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa»

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