TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2018, n. 31115 – In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile

in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all'appellante dagli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2018, n. 31025 – ICI – Le disposizioni esonerative in questione “continuano” ad applicarsi a tutti i tributi, sia previgenti sia di nuova istituzione. L’utilizzo di questo verbo rimarca, secondo il significato comune ad esso attribuibile ex art.12 Prel., la volontà legislativa di ritenere come mai cessata l’operatività dell’esenzione, la quale deve appunto trovare applicazione a titolo non di ripristino e ‘nuova vigenzà, bensì di continuativa protrazione degli effetti normativi scaturenti ab origine dal decreto istitutivo del 1944

ICI - Le disposizioni esonerative in questione "continuano" ad applicarsi a tutti i tributi, sia previgenti sia di nuova istituzione. L'utilizzo di questo verbo rimarca, secondo il significato comune ad esso attribuibile ex art.12 Prel., la volontà legislativa di ritenere come mai cessata l'operatività dell'esenzione, la quale deve appunto trovare applicazione a titolo non di ripristino e 'nuova vigenzà, bensì di continuativa protrazione degli effetti normativi scaturenti ab origine dal decreto istitutivo del 1944

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2018, n. 31021 – La valida definizione agevolata della controversia costituisce comunque causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la stessa può essere dichiarata dal giudice comunque ne venga ritualmente a conoscenza e quindi anche a seguito di comunicazione ad opera dell’ufficio parte in giudizio

La valida definizione agevolata della controversia costituisce comunque causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la stessa può essere dichiarata dal giudice comunque ne venga ritualmente a conoscenza e quindi anche a seguito di comunicazione ad opera dell'ufficio parte in giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2018, n. 31061 – In materia di tassazione delle plusvalenze da cessione d’azienda l’opzione per la tassazione separata si configura, quindi, quale dichiarazione di volontà, c.d. opzione negoziale per un regime fiscale alternativo e, pertanto, non può essere regolata dalla pronunzia della Sezioni Unite n. 13378 del 7 giugno 2016 che, affermando l’emendabilità, attiene esclusivamente alle dichiarazioni di scienza e non, invece, alle opzioni negoziali errate od omesse

In materia di tassazione delle plusvalenze da cessione d'azienda l'opzione per la tassazione separata si configura, quindi, quale dichiarazione di volontà, c.d. opzione negoziale per un regime fiscale alternativo e, pertanto, non può essere regolata dalla pronunzia della Sezioni Unite n. 13378 del 7 giugno 2016 che, affermando l'emendabilità, attiene esclusivamente alle dichiarazioni di scienza e non, invece, alle opzioni negoziali errate od omesse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2018, n. 30966 – Ai fini del raddoppio dei termini dell’accertamento il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora

Ai fini del raddoppio dei termini dell'accertamento il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2018, n. 30921 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica

"Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2018, n. 30773 – Il termine di impugnazione delle sentenze tributarie per revocazione ai sensi dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e, nella ipotesi di mancanza di notifica, di sei mesi (termine lungo) dalla pubblicazione della sentenza

il termine di impugnazione delle sentenze tributarie per revocazione ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e, nella ipotesi di mancanza di notifica, di sei mesi (termine lungo) dalla pubblicazione della sentenza

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