TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2018, n. 30768 – Alla società operante in regime di concessione e a tariffa non è applicabile la riduzione del cuneo fiscale IRAP – L’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio deve riguardare un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo

Alla società operante in regime di concessione e a tariffa non è applicabile la riduzione del cuneo fiscale IRAP - L'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio deve riguardare un "fatto storico", principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2018, n. 30964 – In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati

In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30795 – La ricostruzione dei i ricavi di una società, secondo la procedura standardizzata, comporta che grava sul sul contribuente l’onere di dimostrare, allegando dati concreti ed elementi precisi, oppure mediante il ricorso a presunzioni semplici, purché ancorate ad elementi gravi, precisi e concordanti, che il risultato raggiunto è incongruente rispetto alla concreta realtà economica che contraddistingue la sua azienda

La ricostruzione dei i ricavi di una società, secondo la procedura standardizzata, comporta che grava sul sul contribuente l'onere di dimostrare, allegando dati concreti ed elementi precisi, oppure mediante il ricorso a presunzioni semplici, purché ancorate ad elementi gravi, precisi e concordanti, che il risultato raggiunto è incongruente rispetto alla concreta realtà economica che contraddistingue la sua azienda

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30794 – In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto

In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2018, n. 30776 – Il vizio di apparente motivazione solo se il giudice di appello ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione alla decisione di prime cure

il vizio di apparente motivazione solo se il giudice di appello ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione alla decisione di prime cure (Cass.Civ., 18 giugno 2018, n. 16057;) oppure se ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento oppure li ha indicati senza una approfondita loro disamina logica e giuridica (Cass.Civ., 7 aprile 2017, n. 9105).

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30796 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A.

«In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30791 – In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare

«In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario»

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