TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30406 – In caso sia data in affitto, a tali scopi, solo una parte del terreno per i redditi dalla stessa derivanti troverà applicazione l’art. 67, lett. e, TUIR, con tassazione come redditi diversi, mentre, con riguardo alla rimanente porzione di terreno destinata a scopi agricoli, dovrà procedersi a separata indicazione nella dichiarazione dei redditi a titolo di reddito agrario ai sensi dell’art. 27 TUIR

In caso sia data in affitto, a tali scopi, solo una parte del terreno per i redditi dalla stessa derivanti troverà applicazione l'art. 67, lett. e, TUIR, con tassazione come redditi diversi, mentre, con riguardo alla rimanente porzione di terreno destinata a scopi agricoli, dovrà procedersi a separata indicazione nella dichiarazione dei redditi a titolo di reddito agrario ai sensi dell'art. 27 TUIR;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30400 – La ritenuta a titolo d’imposta, effettuata dall’Amministrazione espropriante sulle somme versate a titolo di indennità di espropriazione, non può ritenersi illegittima in caso di declaratoria di illegittimità degli atti della procedura e conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del fondo

la somma erogata a titolo di risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile è assoggettata a tassazione ai sensi dell'art. 11 della I. n. 413 del 1991 se la sua percezione, che costituisce una plusvalenza, é successiva all'entrata in vigore della legge e, cioè, all'1 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A. - nel caso di specie, è stata esclusa l'imputabilità del ritardo all'Amministrazione, essendo la liquidazione del risarcimento intervenuta all'esito di un lungo contenzioso giudiziario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30392 – La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione

In tema di notifiche a mezzo posta, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è, ai sensi dell' art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2018, n. 30737 – Il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente

"in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente."

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2018, n. 30735 – Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali

il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall'art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30404 – In materia tributaria, l’operazione economica che abbia quale suo elemento (non necessariamente unico, ma comunque) predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco costituisce condotta abusiva

questa Corte ha, tuttavia, ritenuto di non poter riconoscere l'emendabilità illimitata dell'eventuale errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolare affermando che «...al suddetto principio faccia eccezione l'ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà (od opzione) del contribuente, anche se da compiersi all'interno della stessa dichiarazione, mediante la compilazione di un modulo predisposto dall'erario (o altrimenti), poiché, a questi effetti, quella specifica parte della dichiarazione assume il diverso valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30401 – La motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti…ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata

la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30393 – In tema di notificazioni, la dimostrazione dell’insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell’atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale

in tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela

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