TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30391 – L’Agenzia, al fine di disconoscere le perdite evidenziate con dichiarazione non tempestivamente presentata, deve necessariamente procedere ad una rettifica della dichiarazione tramite avviso di accertamento e non può procedere tramite liquidazione ai sensi dell’art. 36-bis, d.P.R. 600/73

L'Agenzia, al fine di disconoscere le perdite evidenziate con dichiarazione non tempestivamente presentata, deve necessariamente procedere ad una rettifica della dichiarazione tramite avviso di accertamento e non può procedere tramite liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. 600/73

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2018, n. 30029 – Il trasferimento di una azienda dal padre al figlio per atto di donazione non produca plusvalenza a condizione che la donazione avvenga con la forma dell’atto pubblico sotto pena di nullità

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 novembre 2018, n. 30029 Contenzioso tributario - Accertamento - Riscossione - Plusvalenza - Cessione licenza taxi Considerato che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 24/06/11, depositata il 2.02.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il contenzioso traeva origine dall'avviso di accertamento, notificato al controricorrente M.V., [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30522 – Quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare

i requisiti primi dell'atto di accertamento, laddove esso tragga impulso da una cd "verifica per microzone" secondo la previsione del comma 335, sono costituiti dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335 e dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale medio delle medesima microzona e rapporto tra i due valori; valore medio di mercato dell'insieme delle microzone comunali, valore catastale medio dell'insieme delle microzone comunali e relativo rapporto tra i due valori; scostamento tra i due valori di rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30521 – ICI – I requisiti primi dell’atto di accertamento, laddove esso tragga impulso da una cd “verifica per microzone” secondo la previsione del comma 335, sono costituiti dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335 e dalle citate fonti normative integrative

quando si procede all'attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un'unita immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento e dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unita immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si e provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano [...], trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento [...]. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unita immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non e la mera evoluzione del mercato immobiliare, ne la mera richiesta del Comune, bensi l'accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16/02/2005 (G.U. n. 40 del 18/02/2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Nello specifico, l'intervento e possibile nelle microzone «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato [...] e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30407 – In tema di dichiarazione dei redditi, l’errore relativo all’indicazione di dati inerenti all’esercizio di un’opzione offerta dal legislatore, costituente, come tale, espressione di volontà negoziale, è emendabile e ritrattabile solo se il contribuente fornisce la prova della sua essenzialità e obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria

In tema di dichiarazione dei redditi, l'errore relativo all'indicazione di dati inerenti all'esercizio di un'opzione offerta dal legislatore, costituente, come tale, espressione di volontà negoziale, è emendabile e ritrattabile solo se il contribuente fornisce la prova della sua essenzialità e obiettiva riconoscibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30405 – Il ricorso per cessazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti – Vizio di omessa od insufficiente motivazione

il vizio di omessa od insufficiente motivazione è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, sia evincibile la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento — detto vizio non ricorre «quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cessazione»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30402 – Non ricorre il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il Giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda

le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate atteso che la sentenza impugnata risulta lacunosa ed illogica, esaminando separatamente i singoli elementi di giudizio sebbene le dichiarazioni indizianti del legale rappresentante della società citata e di altra persona informata vadano lette complessivamente ed alla luce degli elementi dì prova logica e circostanziale relativi alle allarmanti irregolarità e incongruenze riscontrate dal Fisco ed evidenziate nell'appello trascritto nel ricorso alle pag. 10 e 11 -a) scritture contabili vidimate ma "in bianco"; b) assenza di un impianto strutturale/contabile a fronte di un giro d'affari di oltre 2,5 milioni di euro; c) mancanza di magazzino; d) assenza di personale idoneo; e) vendita sottocosto di merce acquistata in sospensione d'imposta; f) assenza di risorse economiche sufficienti a giustificare gli acquisti; g) totale omesso versamento dell'IVA sulle operazioni attive; h) discrasie temporali tra movimentazione attive e fatture di acquisti; assenza di pagamenti posteriori alle fatture;

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