TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24905 – Nel contenzioso tributario in caso di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo

In tema di contenzioso tributario, in caso di impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, formulando nel giudizio, nel quale il contribuente assume il ruolo di attore sostanziale, proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 546 del 1992 sempreché afferenti all'oggetto della controversia, sicché il giudice tributario può rigettare la domanda di rimborso sulla base di un motivo esposto in sede processuale» (Sez. 5, Sentenza n. 17811 del 09/09/2016, Rv. 640970 - 01);

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24646 – Indeducibilità del costo del personale assunto con agevolazione per gli iscritti in mobilità da altra azienda del gruppo societario quando è configurabile il reato di truffa ai danni dell’INPS

in quanto riguardo alle imposte sui redditi, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, (nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. L. n. 44 del 2012), non sono deducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività nel caso di illeciti penalmente rilevanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24910 – ICI – In tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, sicché incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità dell’avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalla parte interessata

In tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, sicché incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità dell’avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalla parte interessata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24908 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24903 – Accertamento fondato su verifiche bancarie – Il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24773 – L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata

L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Ne consegue che il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell'art. 375 c.p.c. con il riferimento alla "mancanza dei motivi".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24493 – E’ ammissibile il ricorso in cassazione qualora un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo a condizione però che la sua formulazione permetta al giudice di legittimità di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, a condizione però che la sua formulazione permetta al giudice di legittimità di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24484 – L’esibizione delle scritture contabili tenute in forma digitale ed esibite ai verificatori è equipollente alla tenuta in forma cartacea delle stesse e, perciò, non sussisteva il presupposto per procedere ad accertamento induttivo richiamando il disposto di cui all’art. 2220 cod. civ.

L'esibizione delle scritture contabili tenute in forma digitale ed esibite ai verificatori è equipollente alla tenuta in forma cartacea delle stesse e, perciò, non sussisteva il presupposto per procedere ad accertamento induttivo richiamando il disposto di cui all'art. 2220 cod. civ.

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