TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24406 – In tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, sicché incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità dell’avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalla parte interessata

In tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, sicché incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità dell’avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalla parte interessata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24405 – TARI – Legittime le delibere di approvazioni delle tariffe TARI che prevede diverse tariffe in base alle categorie – L’allegazione delle delibere a contenuto normativo non valga in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell’atto impositivo in tema di TARSU

«è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma secondo, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica»

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 ottobre 2018, n. 24361 – Resta fuori dell’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto

resta fuori dell'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. 14 aprile 2017, n. 9673 e la più recente Cass., Sez. U., 27 dicembre 2017, n. 30994). Così, ad esempio, è stato escluso l’errore revocatorio per l’erronea comprensione del contenuto giuridico-concettuale delle difese (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198) e l’inesatta qualificazione dei fatti ivi esposti (Cass. 10 giugno 2009, n. 13367 ovvero per l'errato apprezzamento di un motivo di ricorso (Cass. 15 giugno 2017, n. 14937).

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 settembre 2018, n. 22944 – Applicabile l’art. 299 c.p.c. al processo tributario, pur in assenza di una norma che replica il contenuto dell’art. 299 c.p.c., in quanto tale ultima disposizione deve ritenersi applicabile in virtù del richiamo generale operato dall’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992

Applicabile al processo tributario l'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e la morte della parte o la perdita della sua capacità processuale che si sia verificata, come nel caso in esame, dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione determina l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, con la conseguenza che, ove sia mancata l'attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo - non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito - posti in essere dopo l'evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2018, n. 21809 – Condizioni per l’applicabilità di aliquota agevolata per somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande

Condizioni per l'applicabilità di aliquota agevolata per somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande, corretta applicazione della previsione di cui alla voce 38), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente ratione temporis, che regola le "somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici e scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività", prevedendo per esse l'aliquota del 4%(percento). Questa Corte ha precisato, sul punto, (Cass. civ. Sez. V, Sent., 22 settembre 2017, n. 22093) che il tratto caratterizzante di tale disposizione è costituito dalla circostanza che i distributori in questione siano collocati in luoghi destinati alla collettività, dovendosi ritenere che l'applicazione dell'aliquota agevolata anzidetta trovi giustificazione nella funzione-per così dire - sociale, che contraddistingue la somministrazione di alimenti e bevande negli edifici contemplati dalla norma. Presupposti per l'applicazione della previsione in esame è che i distributori siano utilizzati da un numero indeterminato di individui e non per una ristretta cerchia di persone (dipendenti o collaboratori) che operano all'interno della struttura.

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