TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 ottobre 2018, n. 24413 – Abuso del diritto e principio generale antielusivo

Abuso del diritto e principio generale antielusivo i contratti stipulati tra la E.C. s.r.l., ora incorporata dalla contribuente, e la società E.C. editoriale S.r.l., in particolare quelli in data 12.7.2000, 4.10.2000, 15.11.2000 e 28.11.2000, hanno avuto lo scopo di creare dei costi che la E.C. s.r.l. poteva ammortizzare subito ed incondizionatamente, in deroga alla previsione dell'art.108, 4 comma TUIR, secondo il quale i finanziamenti possono essere ammortizzati sono nell'esercizio in cui vengono in esistenza i primi ricavi. Alla conclusione secondo cui si sarebbe trattato di finanziamenti a fondo perduto, la CTR giunge anche in forza di una valutazione di tipo economico, anch'esso accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna proporzione o logica di impresa nell'importo dei canoni oggetto dei contratti rispetto all'interesse patrimonialmente valutabile dell'affidataria, al punto da risultare insussistente una reale controprestazione sinallagmatica.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24513 – La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3

Diritti Doganali - La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24471 – La cessione di quantità aggiuntive di beni a titolo di sconto non è imponibile ex art. 15, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che lo sconto sia stato espressamente concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto

"la cessione di quantità aggiuntive di beni (o, comunque, di beni non soggetti ad una maggior aliquota Iva rispetto a quelli della transazione principale) a titolo di sconto non è imponibile ex art. 15, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che lo sconto sia stato espressamente concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto per l'operazione principale" - passando al ricorso incidentale, il primo motivo denuncia omessa motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la società lamenta, in particolare, il difetto assoluto di motivazione per aver la CTR rigettato indistintamente tutti gli altri motivi;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24454 – Per le cessioni allo Stato e agli enti pubblici previsti dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per il versamento dell’IVA decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente e non dalla data di emissione del mandato di pagamento o del bonifico bancario da parte del cessionario

«nel caso di cessioni allo Stato e agli enti pubblici previsti dall'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per il versamento dell'IVA decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente e non dalla data di emissione del mandato di pagamento o del bonifico bancario da parte del cessionario. La menzionata disposizione contiene, infatti, una norma di favore a beneficio di coloro che contrattano con soggetti pubblici e che intende metterli al riparo da eventuali ritardi nell'esecuzione dei pagamenti, già oggetto di specifica regolamentazione da parte della disciplina eurounitaria (direttiva n. 2011/7/UE del 16/02/2011)»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24434 – In tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall’art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria

In tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall'art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori od omissioni incidenti sull'obbligazione tributaria «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili»

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24010 – In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali

In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il comma 2 lett. a) dell'articolo 109 del TUIR stabilisce che ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute: - alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; - alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per entrambe le ipotesi non si tiene conto delle clausole di riserva di proprietà contenute nei contratti di cessione i quali, pertanto, ancorchè siano da considerarsi come sottoposti a condizione sospensiva ai fini civilistici, spiegano piena efficacia agli effetti fiscali. Con riguardo ai beni immobili, la norma prevede che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della stipulazione dell'atto.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24320 – Regime IVA nel ribaltamento costi da parte del consorzio con il sistema della doppia fatturazione va assoggettata allo stesso regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati

Regime IVA nel ribaltamento costi da parte del consorzio con il sistema della doppia fatturazione va assoggettata allo stesso regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati «una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23 bis I. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod. non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate. Ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2018, n. 24306 – In presenza di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente, a differenza del caso di accertamento induttivo «puro» ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che si possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario

In presenza di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente, a differenza del caso di accertamento induttivo «puro» ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che si possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario

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