COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1194 del 24 marzo 2015 – Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2 bis dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/73, (introdotto con il D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2011), a norma del quale “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva, contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1194 del 24 marzo 2015 TRIBUTI - RISCOSSIONE COATTIVA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE - ISCRIZIONI IPOTECARIE - OBBLIGO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE - SUSSISTE Fatto e Diritto Con appello notificato mediante raccomandata a/r spedita il 15/04/2011 e pervenuta a (...) il 22/04/2011, S.S. S.p.a. ha chiesto la riforma [...]