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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2012, n. 396 – L’art. 51, sesto comma del T.U.I.R. – il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare – si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita – ancorché l’assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per ima determinata sede – e con riguardo al pagamento di una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, e te. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate

L'art. 51, sesto comma del T.U.I.R. - il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare - si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita - ancorché l'assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per ima determinata sede - e con riguardo al pagamento di una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, e te. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22212 – La clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontrava il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all’assunzione inerenti alla valutazione dell’attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all’art. 8 legge n. 300/1970 che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell’attitudine professionale in vista di una futura assunzione

La clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontrava il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all'assunzione inerenti alla valutazione dell'attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all'art. 8 legge n. 300/1970 che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell'attitudine professionale in vista di una futura assunzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22210 – In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 18245 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice

Corte di Cassazione ordinanza n. 18244 depositata il 7 giugno 2022 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica,  rendendo,  in  tal  modo,  impossibile  ogni  controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica,  rendendo,  in  tal  modo,  impossibile  ogni  controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 18243 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”: la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente   pretestuosa

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente   pretestuosa

Corte di Cassazione ordinanza n. 18240 depositata il 7 giugno 2022 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 18226 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di IVA, è esente da imposta il servizio di vigilanza svolto da soggetti privati in ambito portuale, riconducibile ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo all’uopo rilievo l’obbligatorietà dello stesso, imposta dalla direttiva n. 2005/65/CE, e la diretta connessione al funzionamento degli impianti, ovvero alle operazioni di transito delle merci e di sbarco e reimbarco dei passeggeri

In tema di IVA, è esente da imposta il servizio di vigilanza svolto da soggetti privati in ambito portuale, riconducibile ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo all'uopo rilievo l'obbligatorietà dello stesso, imposta dalla direttiva n. 2005/65/CE, e la diretta connessione al funzionamento degli impianti, ovvero alle operazioni di transito delle merci e di sbarco e reimbarco dei passeggeri

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