Corte di Cassazione ordinanza n. 18510 depositata l’ 8 giugno 2022 – L’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 ha posto una presunzione assoluta di inerenza delle spese di sponsorizzazione a favore del “soggetto erogante” per il corrispettivo da questi versato a favore di una compagine sportiva dilettantistica entro il limite quantitativo di spesa di 200.000 euro
L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 ha posto una presunzione assoluta di inerenza delle spese di sponsorizzazione a favore del "soggetto erogante" per il corrispettivo da questi versato a favore di una compagine sportiva dilettantistica entro il limite quantitativo di spesa di 200.000 euro