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Corte di Cassazione ordinanza n. 18553 depositata l’ 8 giugno 2022 – In tema d’ICI, le domande di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale, ex art. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, producono effetti, idonei ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili per il quinquennio precedente, se presentate all’Agenzia del territorio entro il termine ultimo del 30 settembre 2012

In tema d'ICI, le domande di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale, ex art. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, producono effetti, idonei ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili per il quinquennio precedente, se presentate all'Agenzia del territorio entro il termine ultimo del 30 settembre 2012

Corte di Cassazione ordinanza n. 18540 depositata l’ 8 giugno 2022 – Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione

Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 18525 depositata l’ 8 giugno 2022 – In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto – nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria – non espressamente indicato dall’art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione dell’atto successivo ed il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione da parte del contribuente dell’iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria - non espressamente indicato dall'art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione dell'atto successivo ed il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25306 depositata il 4 luglio 2022 – Per il percettore Reddito di cittadinanza costituisce reato l’omessa comunicazione INPS dello svolgimento di attività lavorativa in nero

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25306 depositata il 4 luglio 2022 Percettore Reddito di cittadinanza - Svolgimento di attività lavorativa in nero - Omessa comunicazione INPS - Art. 7, L. n. 26/2019 - Condanna Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 novembre 2021 la Corte d'appello di Messina, provvedendo sulla impugnazione proposta [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2022, n. 21241 – L’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato

L'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato

Corte di Cassazione ordinanza n. 18522 depositata l’ 8 giugno 2022 – In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa

In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 18512 depositata l’ 8 giugno 2022 – In tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d’inevitabile “incertezza normativa tributaria” sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa

In tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa

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