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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2022, n. 17697 – Per la proroga del contratto a termine è richiesto l’indicazione, da parte del datore di lavoro, delle ‘specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche solo indirettamente nel contratto di lavoro e, per relationem, da altri testi accessibili alle parti, tra i quali gli accordi collettivi

Per la proroga del contratto a termine è richiesto l'indicazione, da parte del datore di lavoro, delle 'specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche solo indirettamente nel contratto di lavoro e, per relationem, da altri testi accessibili alle parti, tra i quali gli accordi collettivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2022, n. 17288 – Le previsioni dei contratti collettivi hanno, infatti, valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite, nello specifico insussistente, che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione

Le previsioni dei contratti collettivi hanno, infatti, valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite, nello specifico insussistente, che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16582 – Un periodo di guardia può essere qualificato come «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 anche nel caso in cui manchi un obbligo del dipendente di permanere sul luogo di lavoro, in ragione delle conseguenze che il complesso dei vincoli imposti al lavoratore comporta per la sua facoltà di gestire liberamente il tempo «di attesa» e di dedicarsi ai propri interessi

Un periodo di guardia può essere qualificato come «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 anche nel caso in cui manchi un obbligo del dipendente di permanere sul luogo di lavoro, in ragione delle conseguenze che il complesso dei vincoli imposti al lavoratore comporta per la sua facoltà di gestire liberamente il tempo «di attesa» e di dedicarsi ai propri interessi

Corte di Cassazione ordinanza n. 16080 depositata il 18 maggio 2022 – Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo

Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo

Corte di Cassazione ordinanza n. 16079 depositata il 18 maggio 2022 – In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l’onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica.

In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica.

Corte di Cassazione ordinanza n. 16042 depositata il 18 maggio 2022 – La motivazione di una sentenza si connota di mera apparenza, rendendo la sentenza nulla, perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture 

La motivazione di una sentenza si connota di mera apparenza, rendendo la sentenza nulla, perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture 

Corte di Cassazione ordinanza n. 15902 depositata il 18 maggio 2022 – L’art. 6 del d.lgs. n. 218 del  1997 stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato «avviso di accertamento  o di rettifica», qualora questo non sia stato preceduto dall’invito a  comparire  dell’ufficio  e sempreché non lo abbia già impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione a norma del comma 3 dello stesso art. 6, la presentazione  di  tale istanza determina  la sospensione per un periodo di novanta giorni «del  termine  per  l’impugnazione  indicata  al  comma  2»

L'art. 6 del d.lgs. n. 218 del  1997 stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato «avviso di accertamento  o di rettifica», qualora questo non sia stato preceduto dall'invito a  comparire  dell'ufficio  e sempreché non lo abbia già impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione a norma del comma 3 dello stesso art. 6, la presentazione  di  tale istanza determina  la sospensione per un periodo di novanta giorni «del  termine  per  l'impugnazione  indicata  al  comma  2»

Corte di Cassazione ordinanza n. 15698 depositata il 17 maggio 2022 – Nel  processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

Nel  processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

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