SERVIZI UTILI

Corte di Cassazione ordinanza n. 15695 depositata il 17 maggio 2022 – In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del l.992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati,  non  è  ammissibile  l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini

In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del l.992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati,  non  è  ammissibile  l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini

Corte di Cassazione ordinanza n. 15690 depositata il 17 maggio 2022 – In tema di  accertamento,  resta  invariata  la  presunzione legale    posta   dall’art.   32   del   d.P.R.    n.    600    del   1973   con   riferimento ai versamenti effettuati   su   un   conto   corrente   dal   professionista   o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti

In tema di  accertamento,  resta  invariata  la  presunzione legale    posta   dall'art.   32   del   d.P.R.    n.    600    del   1973   con   riferimento ai versamenti effettuati   su   un   conto   corrente   dal   professionista   o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti

Corte di Cassazione ordinanza n. 15679 depositata il 17 maggio 2022 – Nel   giudizio   di   legittimità,   la   deduzione   del   vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano  puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della  tempestività  e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi

Nel   giudizio   di   legittimità,   la   deduzione   del   vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano  puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della  tempestività  e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi

Corte di Cassazione ordinanza n. 15674 depositata il 17 maggio 2022 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via

Corte di Cassazione ordinanza n. 15666 depositata il 17 maggio 2022 – Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità  di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell’atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità  di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo

TRIBUNALE DI BOLOGNA – Decreto 13 maggio 2022 – Va distinto la condotta di fatto antisindacale da quella sanzionabile ex art. 28 St. Lav.. In particolare, non è stata ritenuta antisindacale la mancata partecipazione al tavolo delle trattative laddove non vi sia alcun obbligo in tal senso; nei fatti la condotta del datore di lavoro si ponga in contrasto con l’interesse del sindacato all’affermazione di uno dei beni protetti, detta condotta si pone all’interno della normale dialettica tra i soggetti portatori di interessi contrapposti e, non essendo in violazione di alcuna norma di legge o di contratto, deve essere considerata legittima

Va distinto la condotta di fatto antisindacale da quella sanzionabile ex art. 28 St. Lav.. In particolare, non è stata ritenuta antisindacale la mancata partecipazione al tavolo delle trattative laddove non vi sia alcun obbligo in tal senso; nei fatti la condotta del datore di lavoro si ponga in contrasto con l’interesse del sindacato all’affermazione di uno dei beni protetti, detta condotta si pone all’interno della normale dialettica tra i soggetti portatori di interessi contrapposti e, non essendo in violazione di alcuna norma di legge o di contratto, deve essere considerata legittima

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 maggio 2022, n. 17413 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 maggio 2022, n. 17241 – La riduzione della pretesa dell’Ufficio in sede di appello non ha determinato alcuna domanda nuova, rimanendo invariata la causa petendi (imposizione di indennità percepite a seguito di transazione novativa con il proprio datore di lavoro) ed il petitum (pagamento dell’IRPEF, sia pure per un minore importo rispetto a quello portato in cartella)

La riduzione della pretesa dell’Ufficio in sede di appello non ha determinato alcuna domanda nuova, rimanendo invariata la causa petendi (imposizione di indennità percepite a seguito di transazione novativa con il proprio datore di lavoro) ed il petitum (pagamento dell’IRPEF, sia pure per un minore importo rispetto a quello portato in cartella)

Torna in cima