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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2022, n. 17286 – In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 429, comma 1, c.p.c. – applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all’udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione il termine “lungo” per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza

In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. - applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 15490 depositata il 16 maggio 2022 – Nel processo tributario d’appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione. Nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente

Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione. Nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente

Corte di Cassazione ordinanza n. 15486 depositata il 16 maggio 2022 – Ai sensi dell’allegato A, sezione sesta, del d.lgs. n. 194 del 2008, sono soggetti alla tariffa di controllo sanitario anche i distributori e commercianti operanti nel settore alimentare degli ortofrutticoli freschi

Ai sensi dell'allegato A, sezione sesta, del d.lgs. n. 194 del 2008, sono soggetti alla tariffa di controllo sanitario anche i distributori e commercianti operanti nel settore alimentare degli ortofrutticoli freschi

Corte di Cassazione ordinanza n. 15484 depositata il 16 maggio 2022 – Nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio, ex 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento

Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio, ex 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17175 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17109 – È inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di legge, con il richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano trascritte né le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, né quella che – alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione o della dottrina – si assume essere la corretta interpretazione di quelle stesse disposizioni di legge

È inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di legge, con il richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano trascritte né le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, né quella che - alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione o della dottrina - si assume essere la corretta interpretazione di quelle stesse disposizioni di legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2022, n. 16929 – In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore

Corte di Cassazione ordinanza n. 15482 depositata il 16 maggio 2022 – Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario per la riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due soggetti

Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'Ente impositore quanto del Concessionario per la riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due soggetti

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