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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2022, n. 9159 – Inammissibilità del ricorso per violazione del principio di specificità quando la parte ricorrente omette di trascrivere o esporre per riassunto il contenuto del ricorso introduttivo dell’INAIL al fine di consentire al Collegio, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, la verifica della congruità e logicità della motivazione resa dalla Corte di merito circa la adeguatezza ed idoneità del compendio allegatorio di primo grado a fondare l’affermazione della responsabilità penale della società quale presupposto per l’azione di regresso. La tecnica redazionale utilizzata nella illustrazione del motivo, connotata dalla trascrizione solo parziale di alcuni brani non consente di verificare la completezza ed idoneità delle allegazioni in fatto e deduzioni in diritto formulate

Inammissibilità del ricorso per violazione del principio di specificità quando la parte ricorrente omette di trascrivere o esporre per riassunto il contenuto del ricorso introduttivo dell'INAIL al fine di consentire al Collegio, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, la verifica della congruità e logicità della motivazione resa dalla Corte di merito circa la adeguatezza ed idoneità del compendio allegatorio di primo grado a fondare l'affermazione della responsabilità penale della società quale presupposto per l'azione di regresso. La tecnica redazionale utilizzata nella illustrazione del motivo, connotata dalla trascrizione solo parziale di alcuni brani non consente di verificare la completezza ed idoneità delle allegazioni in fatto e deduzioni in diritto formulate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9165 – Inapplicabilità del termine decadenziale ex art. 22, d.l. 7/70 al datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9165 Rapporto associativo agrario - Omesso pagamento di contributi - Opposizione a cartella esattoriale - Inapplicabilità del termine decadenziale ex art. 22, d.l. 7/70 al datore di lavoro La corte d'appello di Campobasso con sentenza del 29.1.16 ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9163 – In tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccendente il minimale il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233/1990, ancorché l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3, legge n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462/1997

In tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccendente il minimale il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233/1990, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, legge n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462/1997

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 9248 depositata il 18 marzo 2022 – La configurabilità dei reati di omesso versamento anche nel caso in cui il termine rilevante ai fini penali venga a scadere dopo la presentazione della domanda di concordato risponde all’esigenza di garantire in modo particolarmente pregnante il credito erariale, rispetto al quale l’ordinamento appronta anche lo strumento della confisca, la quale svolge una funzione che, vista dal lato dello Stato, ha un carattere sostanzialmente ripristinatorio

La configurabilità dei reati di omesso versamento anche nel caso in cui il termine rilevante ai fini penali venga a scadere dopo la presentazione della domanda di concordato risponde all'esigenza di garantire in modo particolarmente pregnante il credito erariale, rispetto al quale l'ordinamento appronta anche lo strumento della confisca, la quale svolge una funzione che, vista dal lato dello Stato, ha un carattere sostanzialmente ripristinatorio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 marzo 2022, n. 8826 – In tema d’imposta di registro l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile

In tema d’imposta di registro l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 marzo 2022, n. 8822 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8821 – Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle

Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7918 – In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

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