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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8628 – In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l’onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato; tuttavia, ciò vale per il comporto cd. ‘secco’ (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore; invece, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore

In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato; tuttavia, ciò vale per il comporto cd. ‘secco’ (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore; invece, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9311 – La invalidità del contratto a progetto in presenza di coincidenza dell’attività dedotta nel progetto o programma con l’oggetto sociale della società risulta superata dal concreto accertamento della Corte di merito circa il fatto che il contenuto del «programma» non coincideva con le prestazioni di lavoro normalmente svolte dai dipendenti dell’impresa ma si connotava per la limitazione ad un unico «peculiare» contratto di appalto connotato dalla specifica professionalità richiesta al collaboratore

La invalidità del contratto a progetto in presenza di coincidenza dell'attività dedotta nel progetto o programma con l'oggetto sociale della società risulta superata dal concreto accertamento della Corte di merito circa il fatto che il contenuto del «programma» non coincideva con le prestazioni di lavoro normalmente svolte dai dipendenti dell'impresa ma si connotava per la limitazione ad un unico «peculiare» contratto di appalto connotato dalla specifica professionalità richiesta al collaboratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9310 – Anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, l’irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell’addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, l. n. 689/1981

Anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, l. n. 689/1981

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 marzo 2022, n. 8295 – In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti

In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9381 – Il processo è estinto per avvenuta definizione della lite ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9381 Tributi - Imposta di registro ed ipocatastale - Operazione di fusione per incorporazione e successiva cessione di quote - Riqualificazione operazione unitaria ex art. 20, DPR n. 131 del 1986 - Illegittimità - Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119/18 - Estinzione del giudizio [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9204 – La censura alla efficacia probatoria del deposito della mera copia fotografica o fotostatica del rogito notarile o di altri documenti, è sufficiente osservare che la parte interessata avrebbe dovuto disconoscere il documento (art. 2719 c.c.) in modo specifico e non generico

La censura alla efficacia probatoria del deposito della mera copia fotografica o fotostatica del rogito notarile o di altri documenti, è sufficiente osservare che la parte interessata avrebbe dovuto disconoscere il documento (art. 2719 c.c.) in modo specifico e non generico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9198 – Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6623 – In tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l’abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale della società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d’ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a  finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa (come in caso di fusione di più società finalizzata alla riduzione del numero degli enti partecipanti all’operazione tramite la creazione di una nuova compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d’imposta e l’erosione della base imponibile, ma a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi

In tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale della società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d'ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a  finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa (come in caso di fusione di più società finalizzata alla riduzione del numero degli enti partecipanti all'operazione tramite la creazione di una nuova compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d'imposta e l'erosione della base imponibile, ma a semplificare e razionalizzare l'intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi

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