TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20024 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di fideiussione prestata ex d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38bis, comma 1, in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale, in applicazione del principio di neutralità come interpretato dalla Corte di Giustizia e della l. n. 212 del 2000, art. 8 comma 4, il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un’attività di accertamento in ordine alla debenza dell’imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall’Amministrazione finanziaria

In tema di fideiussione prestata ex d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38bis, comma 1, in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale, in applicazione del principio di neutralità come interpretato dalla Corte di Giustizia e della l. n. 212 del 2000, art. 8 comma 4, il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un'attività di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall'Amministrazione finanziaria

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19785 depositata il 17 luglio 2023 – Ai fini del prelievo fiscale di cui alla l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1 gennaio 1989. Tuttavia qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza.

Ai fini del prelievo fiscale di cui alla l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1 gennaio 1989. Tuttavia qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19748 depositata l’ 11 luglio 2023 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, introdotto con il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. In tale sede il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, introdotto con il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento. In tale sede il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19758 depositata l’ 11 luglio 2023 – Il rinvenimento in locali diversi da quelli societari, di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima, di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cosiddetto accertamento induttivo di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 secondo e comma 3), sia pur riferita a soggetto terzo, le argomentazioni della commissione regionale risultano “deviate”, poiché, escludendo del tutto questo indizio, hanno escluso la possibilità di ritenere che esso potesse rappresentare l’elemento presuntivo, su cui fondare gli atti impositivi

Il rinvenimento in locali diversi da quelli societari, di una "contabilità parallela" a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima, di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cosiddetto accertamento induttivo di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 secondo e comma 3), sia pur riferita a soggetto terzo, le argomentazioni della commissione regionale risultano "deviate", poiché, escludendo del tutto questo indizio, hanno escluso la possibilità di ritenere che esso potesse rappresentare l'elemento presuntivo, su cui fondare gli atti impositivi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19665 depositata l’ 11 luglio 2023 – In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto – con la rituale allegazione di perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – la riduzione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione ad un determinato anno d’imposta, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l’ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell’immobile; in ogni caso, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6 comma 4, e 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, ove risulti che l’ente impositore sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell’ICI in misura integrale per gli anni successivi

In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto - con la rituale allegazione di perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la riduzione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione ad un determinato anno d'imposta, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell'immobile; in ogni caso, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6 comma 4, e 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, ove risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19445 depositata il 10 luglio 2023 – In base al combinato disposto del d.p.r. n. 917 del 1986, artt. 17 comma 1, lett. c) e 105, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo

In base al combinato disposto del d.p.r. n. 917 del 1986, artt. 17 comma 1, lett. c) e 105, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19146 depositata il 6 luglio 2023 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

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