TRIBUTI

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania, sezione 4, sentenza n. 1886 depositata l’ 8 febbraio 2023 – Gli immobili di proprietà dell’Ente ricorrente, appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, costituendo abitazione principale degli assegnatari degli alloggi, rientrano certamente nella definizione data di alloggi sociali e godono quindi dell’esenzione Imu prevista dal modificato art. 13 comma 2 del d.l. 201 del 2013, al pari degli immobili adibiti dai proprietari ad abitazione principale. Inoltre, l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili

Gli immobili di proprietà dell'Ente ricorrente, appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, costituendo abitazione principale degli assegnatari degli alloggi, rientrano certamente nella definizione data di alloggi sociali e godono quindi dell'esenzione Imu prevista dal modificato art. 13 comma 2 del d.l. 201 del 2013, al pari degli immobili adibiti dai proprietari ad abitazione principale. Inoltre, l'esenzione non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10527 depositata il 19 aprile 2023 – Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato

Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10192 depositata il 17 aprile 2023 – Negli accertamenti c.d. induttivamente puro vale sempre la regola che il fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto

Negli accertamenti c.d. induttivamente puro vale sempre la regola che il fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 9, sentenza n. 487 depositata il 7 febbraio 2023 – Ai fini della classificazione doganale dei beni importati, spetta all’Agenzia delle Entrate il compito di provare non l’utilizzo possibile dei prodotti ma quello per essi precisamente previsto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data dell’importazione

Ai fini della classificazione doganale dei beni importati, spetta all’Agenzia delle Entrate il compito di provare non l’utilizzo possibile dei prodotti ma quello per essi precisamente previsto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data dell’importazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 19, sentenza n. 476 depositata il 7 febbraio 2023 – Ai fini dell’applicazione della disciplina del transfer pricing, è richiesta la sussistenza del presupposto soggettivo del rapporto di controllo tra l’impresa italiana e l’impresa estera, nonchè del presupposto oggettivo che tra le due società siano intercorse operazioni utili a generare componenti di reddito

Ai fini dell’applicazione della disciplina del transfer pricing, è richiesta la sussistenza del presupposto soggettivo del rapporto di controllo tra l’impresa italiana e l’impresa estera, nonchè del presupposto oggettivo che tra le due società siano intercorse operazioni utili a generare componenti di reddito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10129 depositata il 17 aprile 2023 – In tema di IRAP il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive

In tema di IRAP il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' "id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive

Corte di Cassazione ordinanza n. 35568 depositata il 2 dicembre 2022 – Ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente

Ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente

Torna in cima