Alimentazione-Panificazione: accordo integrativo del CCNL in materia di assistenza sanitaria integrativa e prestazioni della bilateralita’
PANIFICATORI (ARTIGIANATO) – PERSONALE DIPENDENTE – ACC – COSTITUZIONE DELLE PARTI – CHIARIMENTO A VERBALE
Il 25 novembre 2010
tra:
– le organizzazioni artigiane:
CONFARTIGIANATO Alimentazione;
CNA Alimentare;
CASARTIGIANI;
CLAAI;
e
– le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FLAI-CGIL;
FAI-CISL;
UILA-UIL;
in relazione all’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. Area Alimentazione-Panificazione del 27 aprile 2010 si è convenuto il seguente verbale di accordo integrativo.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che le integrazioni e modifiche che seguono verranno recepite nella stesura definitiva del presente C.C.N.L..
Parte 1
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
In considerazione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, le parti stabiliscono di recepire nell’articolo rubricato “Assistenza sanitaria integrativa” quanto previsto dal citato Accordo interconfederale, e che pertanto:
A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente C.C.N.L., ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, anche per i lavoratori con contratto part-time.
La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo.
Parte 2
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITA’
In considerazione dell’Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, le parti concordano di sostituire il punto 3 dell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità” come segue:
3. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal C.C.N.L. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Inoltre, con riferimento all’Allegato 1 “Bilateralità”, le Parti stabiliscono quanto segue:
1) A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno del modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
2) Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29 euro di cui alla lettera e) dell’Allegato 1.
3) In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’EBNA della necessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all’insorgere di eventuali problematiche sul punto.
4) Le risorse relative alle lettere a), b), e), dell’Allegato 1 saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
5) La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell’EBNA in data 12 maggio 2010 relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema.
Parte 3
NORMA TRANSITORIA
Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con in contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31.12.2010″.
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