AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 43 del 15 febbraio 2024
Detrazione delle spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ad una struttura sanitaria, in nome e per conto dell’iscritto – Articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara di essere l’erede del coniuge, iscritto ad un fondo sanitario di dirigenti aziendali (di seguito ”Fondo”), in relazione al quale i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo.
L’Istante dichiara che il Fondo ha pagato nell’anno successivo al decesso direttamente ad una struttura sanitaria una fattura intestata al de cuius, a fronte di prestazioni sanitarie allo stesso rese nell’anno precedente.
Ciò premesso, l’Istante chiede se le suddette spese sanitarie, pagate dal Fondo nell’anno successivo a quello del decesso, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del de cuius relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione della fattura, ovvero l’anno precedente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che le spese sanitarie debbano essere portate in detrazione nell’anno di emissione della fattura, e non in quello in cui è avvenuto il pagamento da parte del Fondo e, pertanto, che le stesse siano da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta presentata dagli eredi per conto del de cuius.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (Tuir), stabilisce che «Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila […] Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;».
Come confermato, al riguardo, da ultimo con la circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, «Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Qualora, invece, i predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione. Non assume, peraltro, rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi in parola (Circolare 19.06.2002 n.54/E). In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:
per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal contribuente;
a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito).».
Inoltre, come ribadito nella menzionata circolare n. 14 del 2023, «gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.».
Con riferimento alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, con la risoluzione 25 novembre 2005 n. 167/E è stato chiarito che la detrazione delle spese in questione spetta anche nell’ipotesi in cui tali spese sono pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell’iscritto. Ciò in quanto «il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure […]. Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati […] alla struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione beneficiario della prestazione sanitaria. […] Può affermarsi, pertanto, che questo particolare modo di sostenimento dell’onere sanitario[…] determina, in sostanza, gli stessi effetti del ”rimborso” previsto dall’art. 15 del Tuir.».
Inoltre, in base ai principi su indicati, le spese rimborsate direttamente alle strutture sanitarie si considerano sostenute nell’anno del pagamento effettuato dal fondo sanitario, in applicazione del principio di ”cassa”.
Nel caso di specie, secondo quanto affermato dall’Istante, i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di ”cassa” nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria. Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente di sostenimento delle stesse.
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