Ceramica: accordo in materia di formazione

COSTITUZIONE DELLE PARTI

ACCORDO NAZIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE RELATIVO AL MODELLO DEL LIBRETTO FORMATIVO (PORTFOLIO DEL LAVORATORE CERAMICO) SECONDO QUANTO PREVISTO NELLA PARTE VIII – FORMAZIONE DEL C.C.N.L. 22.11.2010, PARAGRAFO 4.1

Il giorno 17 luglio 2012

presso la sede di Confindustria Ceramica,

tra

Confindustria Ceramica rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale, dal Direttore, e dal Responsabile dell’Area Lavoro

e

FILCTEM CGIL

FEMCA CISL

UILCEM UIL

TESTO DELL’ACCORDO

Premesso che

– Le parti, in applicazione di quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e di ruolo delle Parti sociali e in coerenza con i principi delineati dall’intesa tra istituzioni e parti sociali del 17 febbraio 2010 “Linee guida per la formazione”, riconoscono l’importanza strategica della valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione continua.

– Le parti riconoscono inoltre la fondamentale importanza di registrare le competenze acquisite da parte di ciascun lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, a seguito di attività formative.

– Il libretto formativo è lo strumento attraverso il quale si vuole costruire un modello per documentare e attestare le attività formative, finalizzato a garantire la tracciabilità delle attività formative realizzate e delle competenze professionali acquisite.

– Le competenze registrate nel Portfolio costituiscono un insieme strutturato di conoscenze e di capacità, acquisito attraverso percorsi di formazione professionale.

– L’attestazione delle attività formative e la registrazione delle competenze acquisite sono finalizzate a migliorare la leggibilità e la spendibilità delle conoscenze e l’occupabilità delle persone, a vantaggio delle stesse persone che lavorano, delle imprese che le occupano e di quelle che le occuperanno.

Si conviene quanto segue.

1. In attesa della piena attuazione del “Libretto formativo del cittadino”, previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 e sulla base del modello approvato con Decreto interministeriale 10 ottobre 2005, le imprese registreranno le azioni formative realizzate successivamente al 1° gennaio 2013 e le competenze acquisite dal lavoratore, a seguito di attività formativa interna o esterna all’azienda, nel libretto formativo del lavoratore (Portfolio del lavoratore ceramico), secondo le modalità definite dal presente accordo.

Le attività formative e le competenze acquisite saranno registrate su un apposito programma informatico (allegato fac simile cartaceo) a partire dal 1° gennaio 2013.

Gli oneri e la gestione del programma informatico saranno definiti sulla base di separate intese.

2. L’attestazione delle attività formative sarà a cura del datore di lavoro, che provvederà anche alla compilazione, all’aggiornamento e alla conservazione del Portfolio.

Copia cartacea del Portfolio sarà consegnata al lavoratore, su richiesta dello stesso, con cadenza annuale e, in ogni caso, alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il Portfolio del lavoratore ceramico è composto di tre parti:

– ANAGRAFICA AZIENDA

– ANAGRAFICA LAVORATORE (dati anagrafici, percorso di studi)

– CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE (per ogni “azione formativa” è prevista una registrazione sintetica delle informazioni identificative del corso di formazione e delle competenze acquisite dal lavoratore).

4. Le competenze acquisite e registrate nel Portfolio potranno essere certificate, a iniziativa del lavoratore interessato, nel quadro dei sistemi regionali di certificazione.

Il presente accordo, ove non diversamente indicato, decorrerà dal 1° gennaio 2013.

 

ALLEGATO modello portafoglio formazione del lavoratore