
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42046 depositata il 15 settembre 2017 intervenendo in tema bancarotta e responsabilità del collegio sindacale ha affermato che i componenti del Collegio sindacale possono essere chiamati a rispondere di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora omettono con dolo di vigilare sulla gestione verificando eventuali scollamenti tra realtà effettiva e rappresentazione contabile. In ogni caso la responsabilità del collegio, derivante dalla mancata adeguata vigilanza sull’operato degli amministratori, deve essere provata mediante specifico accertamento del nesso causale tra la loro condotta e il dissesto della società, oltre che della coscienza e volontà (dolo) del reato.
La vicenda ha riguardato tre sindaci di una società a responsabilità limitata che erano stati erano stati prima imputati e poi condannati in particolare per non aver vigilato sull’operato dell’amministratore, il quale aveva autorizzato il prelievo dai conti corrente della società di circa 800 milioni di lire per finalità estranee all’oggetto sociale. Pertanto venivano accusati del reato di bancarotta in forza dell’art. 40 comma 2 c.p. (secondo cui non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo). Gli Ermellini hanno annullato la sentenza accogliendo una serie di motivazioni.
I componenti del Collegio sindacale venivano assolti dal Tribunale, ma successivamente ritenuti colpevoli dei reati ascritti dalla Corte di Appello. I giudici di appello in particolare, contestavano ai componenti del Collegio sindacale di aver dato atto in un verbale, subito successivo agli ingenti e immotivati prelievi dell’amministratore, della “mancanza di problemi” all’esito della propria verifica trimestrale non valutando le operazioni contabili a mezzo delle quali l’ingente somma era fuoriuscita dal patrimonio della società, né il fatto che la causale di tali operazioni era indicata come la restituzione di un finanziamento ai soci, nonostante questo non risultasse da alcuna delibera
Trattandosi di una responsabilità omissiva la stessa richiede uno specifico e difficile accertamento. Nella sentenza in commento i giudici di legittimità riaffermano il principio di diritto secondo cui “i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall’amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016) e comprendono il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016).”
Sulla prova del collegamento causale tra l’omesso controllo del collegio sindacale e la bancarotta patrimoniale la Corte Suprema puntualizza che i sindaci avrebbero dovuto ragionevolmente rendersi conto della situazione critica nella quale versava la società, ma da ciò non deriva automaticamente la prova che la loro attivazione avrebbe potuto impedire l’evento. In modo particolare, come nel caso di specie, in cui, al momento del loro controllo, le operazioni distrattive erano già state compiute.
Altra problematica riguardal’accertamento dell’elemento soggettivo doloso del reato. Infatti anche qualora venissee riconosciuto il contributo essenziale della condotta omissiva al dissesto, bisognerebbe dimostrare che tale condotta non è meramente ascrivibile a negligenza, imprudenza o imperizia.
I giudici di legittimità ribadiscono la necessità che “ricorrano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (Sez. 5,n. 26399 del 05/03/2014).”
Pertanto per i giudici del palazzaccio, occorre, inoltre, una motivazione rafforzata sul corretto adempimento dei poteri/doveri di vigilanza avrebbe impedito le condotte distrattive degli amministratori.
Si rammenta il dispositivo dell’art. 2409 c.c. il quale stabilisce che il collegio sindacale può presentare una denuncia al tribunale “se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate”.
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