Commissione Tributaria  Provinciale di Udine, sezione 1, sentenza n. 73 depositata il 14 maggio 2020 – Un credito di imposta di cui non è in contestazione il presupposto sostanziale (ovverosia l’effettivo sostenimento dei costi ai quali la normativa correla il diritto all’agevolazione fiscale) può venir meno per il mancato assolvimento di un mero adempimento formale soltanto ove i detti obblighi formali siano funzionali ad un controllo dell’Amministrazione finanziaria sull’effettiva esistenza del presupposto sostanziale