COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MILANO – Sentenza 20 giugno 2017, n. 4279
Imposte indirette – IVA – Rimborso – Provvedimento di sospensione – Contenzioso tributario
Svolgimento del processo e richieste delle parti
Con il ricorso sopra indicato (…) impugnava il provvedimento di sospensione del rimborso I.V.A. per l’anno 2011 per € 41.452.884,76, in ragione di altre pendenze tributarie.
Deduceva la ricorrente che si trattava della reiterazione di fermo amministrativo già sospeso con provvedimento presidenziale, che il credito di imposta era strutturale, che il contenzioso pendente con l’Agenzia delle Entrate era compensato da altri crediti, che vi era disponibilità della ricorrente a prestare fideiussione e lamentava:
1. mancanza di preventivo contraddittorio endoprocedimentale;
2. mancanza di motivazione sul fumus boni iuris e sulle esigenze cautelari;
3. inapplicabilità del fermo amministrativo;
4. violazione del principio della neutralità dell’imposta, della proporzionalità e dell’adeguatezza;
5. insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.
Chiedeva la sospensione del provvedimento ed eventuale proposizione della pregiudiziale comunitaria, la corresponsione degli interessi ed in via subordinata la riduzione della somma di cui è stata sospesa l’erogazione, con vittoria di spese.
Il Presidente della Commissione con proprio decreto in data 16.3.2017 sospendeva l’atto impugnato fino a decisione della Commissione sull’istanza di sospensione.
Con memoria pervenuta il 30.3.2017 la ricorrente ha sviluppato argomentazioni a sostegno della sussistenza dell’apparente fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave ed irreparabile.
Con ulteriore memoria parte ricorrente sviluppava ulteriormente i motivi dedotti a sostegno del ricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il provvedimento di sospensione del pagamento previsto dall’art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, è espressione del potere di autotutela della P.A. a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dell’altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l’amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore, ed ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive). Ne consegue l’applicabilità della norma anche ai rimborsi dell’I.V.A., fino al sopraggiungere dell’eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall’erario. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7320 del 28/03/2014 Rv. 630172 – 01).
Peraltro, contrariamente a quanto sostiene l’Ufficio, i provvedimenti cautelari vanno valutati con riferimento alla materia alla quale si riferiscono, che nella specie è l’I.V.A.
In tal senso si è espressa la Corte Suprema di cassazione a Sezioni Unite, affermando che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità. (Sez. U, Sentènza n. 19667 del 18/09/2014 (Rv. 632586 – 01).
Poiché nel caso in esame si versa in ipotesi di I.V.A. doveva essere attivato contraddittorio endoprocedimentale.
Ne consegue la nullità del provvedimento impugnato e nella decisione sono assorbite le ulteriori doglianze.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Condanna la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia alla rifusione delle spese a favore della ricorrente liquidate in euro 20.000,00, oltre rimborso forfettario spese al 15% C.P.A. e I.V.A.
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