COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Roma – Sentenza n. 2021 sez. 16 del 30 gennaio 2017
RISCOSSIONE – CAUSA DI FORZA MAGGIORE – INADEMPIMENTO DI COMUNI, ASL E ALTRI ENTI – OMESSI PAGAMENTI DELLA PA – GIUSTIFICANO IL RITARDO DELL’F24
Decisione
Sul ricorso presentato all’ufficio il 9.5.2016 e depositato in Commissione il 30.5.2016 dalla Società S.S. S.R.L., CF. (omissis) e P. IVA (omissis), in persona del rappresentante Sig. G.G., rappresentata e difesa dal dottore commercialista N.G., presso il cui studio elegge domicilio per il presente procedimento in Roma, Piazzale (omissis) , contro Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Roma,
avverso
la cartella esattoriale n. (omissis) emessa ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/73 per imposte IRES e IVA relative all’anno 2012 e notificata il 17.3.2016 per l’importo complessivo di € 3.860.984,97 di cui € 593.023 per l’IRES non pagata e € 30.000 per IVA di Maggio 2012 non pagata oltre interessi e sanzioni tutte nella misura del 30% per gli omessi versamenti e per tardivi versamenti IVA dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2012.
Chiede la ricorrente l’annullamento delle sanzioni per omessi/tardivi versamenti causati da illiquidità e crisi finanziaria della società e quindi una causa di “forza maggiore”, in presenza di crediti vantati con la Pubblica Amministrazione che superano di gran lunga il 50% del totale, idonea ad escludere l’applicazione delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 472/97 Art. 6 c. 5). In alternativa chiede la ricorrente la riduzione al 10% delle sanzioni avuto riguardo alla modalità di recapito del così detto avviso bonario, diversa da quella espressamente richiesta in dichiarazione.
Replica l’ufficio sostenendo la correttezza del proprio operato. Conclude la ricorrente con una memoria illustrativa e il deposito di copie di ulteriori sentenze di merito e articoli di legge.
La Commissione dopo aver esaminato il ricorso, le deduzioni dell’ufficio, la memoria e la documentazione in atti ritiene che il ricorso stesso vada accolto.
Nel comportamento della Società non è assolutamente ravvisabile il dolo, ma seppure una colpa attenuata dalla dimostrata situazione finanziaria per lo più causata dal tardivo pagamento di ingenti crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni sebbene diverse dall’Amministrazione Finanziaria. Il comportamento della ricorrente non è quindi stato finalizzato alla elusione o evasione fiscale, ma trattasi di omessi versamenti scaturenti da regolare dichiarazione per complessivi € 623.023,00 nonché di ritardati versamenti relativi a tutti i mesi da Gennaio a Settembre 2012 che hanno generato sanzioni amministrative (30%) per complessivi € 2.585.485 che vengono contestate. Tra l’altro una gestione più accorta di questi pagamenti tardivi con il I pagamento di Gennaio alla fine di tutti e gli altri pagati nei termini, avrebbe comportato una sanzione di gran lunga più contenuta.
La Commissioni ritiene doversi applicare alla fattispecie il comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs. del 18.12.97 n. 472 “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Per forza maggiore, come nel caso di cui si discute, è da intendersi la mancanza di liquidità dovuta a ingenti crediti contabilizzati nei confronti di pubbliche amministrazioni. Questo fatto legittima l’esclusione delle sanzioni per l’assenza del requisito della colpevolezza.
La Commissione ritiene non dovute le sanzioni tributarie e trattandosi della non facile interpretazione della norma sulle cause di non punibilità, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
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