COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Campobasso sentenza n. 196 del 2 luglio 2015
IRPEF – ACCERTAMENTO SINTETICO – ASSENZA DI MOVIMENTAZIONI DI DENARO TRA LE PARTI PER L’ACQUISTO DI AZIONI – ONERE PROBATORIO
Fatto
Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. (…) rappresentato e difeso dal Dott. (…) e dal Dott. (…), ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso n. 156/2/2011 respingendo i ricorsi dinanzi ad essa proposti dal medesimo ricorrente, ha confermato la validità degli avvisi di accertamento IRPEF e relative addizionali regionali, interessi e sanzioni, per gli anni 2001, 2002 e 2003 emessi dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Campobasso.
Nel ricorso, l’appellante lamenta che i Giudici di prime cure hanno erroneamente ritenuto priva di rilievo la documentazione e le argomentazioni da lui addotte in merito all’assenza di movimentazioni di denaro tra le parti per l’acquisto di azioni della Società “(…)” con particolare riferimento alla scrittura privata con la quale si era stabilito che il prezzo di cessione sarebbe stato corrisposto al momento in cui la Società “(…)” avesse proceduto alla distribuzione di utili.
Lamenta inoltre appellante che l’Amministrazione Finanziaria non ha proceduto a riscontrare, tramite indagini finanziarie, come previsto dalla circolare n. 49/E del 2007, il contenuto del proprio operato.
Nel presente giudizio di appello si è costituita l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso, che ha concluso per il rigetto dell’appello e la conseguente conferma della sentenza appellata e delle statuizioni in essa contenute ribadendo l’infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti.
La Commissione trattiene la causa in decisione.
Diritto
L’appellante in primo luogo lamenta che i Giudici di prime cure hanno erroneamente ritenuto priva di rilievo la documentazione e le argomentazioni da lui addotte in merito all’assenza di movimentazioni di denaro tra le parti per l’acquisto azioni della Società “(…)” con particolare riferimento alla scrittura privata con la quale si era stabilito che il prezzo di cessione sarebbe stato corrisposto al momento in cui la Società “(…)” avesse proceduto alla distribuzione di utili.
Il motivo non è fondato.
Va evidenziato prima di tutto che corretta mente sentenza di primo grado ha sottolineato che, vertendosi in materia di accertamento sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973, si determina una inversione dell’onere della prova in capo al contribuente e che tale onere non può essere ritenuto soddisfatto da una scrittura privata, per altre non registrata e quindi priva di data certa nonché in assenza di autenticazione della sottoscrizione, che non può superare quanto asseverato da un rogito notarile.
Infatti la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, dopo aver affermato che i dati presunti possono essere
utilizzati dall’Ufficio finché non ne sia dimostrata l’infondatezza mediante idonea prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente (Cass., sent. n. 5977 del 2007), ha in particolare statuito che “il contribuente, il quale intende contestare la capacità dimostrativa dei fatti adottati dall’Amministrazione, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano” (Cass., sent. n. 10345 del 2007).
Lamenta poi l’appellante che l’Amministrazione Finanziaria non ha proceduto a riscontrare, tramite indagini finanziarie, come previsto dalla circolare n. 49/E del 2007, il contenuto del proprio operato.
Anche tale motivo non è fondato.
Ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, infatti, con la determinazione sintetica del reddito complessivo si costituisce una presunzione legale che, ai sensi dell’art. 2728 c.c., dispensa da qualunque prova coloro a favore dei quali essa è stabilita.
Non è possibile quindi ritenere sussistente in capo all’ente impositore alcuna altra incombenza istruttoria, mentre l’onere di fornire la prova contraria ricade sul contribuente (Cass sent. n. 3316 del 2009).
Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis e dei precedenti giurisprudenziali va affermata la correttezza della procedura seguita dall’Agenzia delle Entrate.
Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidale come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l’appello del contribuente le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate in euro 500,00 oltre accessori il e legge.