COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 29 – Sentenza 11 marzo 2013, n. 63
REGISTRO – DECRETO INGIUNTIVO – IMPOSTA DI REGISTRAZIONE PER IL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA’ PREVISTA DALL’IMPOSTA DI REGISTRO
M.A. ricorre contro la cartella di pagamento n. …omissis… anno 2005, notificata dall’E.G. spa il 24/11/2009 per l’importo di euro 2.049,21 iscritta a ruolo per il pagamento della imposta di registrazione del decreto ingiuntivo n. 299/05 del Tribunale di Rieti con il quale lo stesso contribuente aveva promosso azione esecutiva contro tale P.V. suo debitore.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità della pretesa tributaria perché azionata solamente nei suoi confronti con salvezza della posizione del coobbligato del proprio debitore.
Sia l’Agenzia delle Entrate che l’E. nel costituirsi in giudizio insistevano nelle rispettive pretese.
La CTP ha respinto il ricorso perché ha ritenuto giusto che il ricorrente fosse chiamato a rispondere dell’imposta di registrazione per il principio della solidarietà prevista dall’imposta di registro; aggiungeva infine, che il ricorso non meritava accoglimento per la definitività dell’avviso di liquidazione relativo alla registrazione del decreto ingiuntivo e risultando la definitività della sentenza della CTP n. 38/3/08 ad esso relativa.
L’appello è proposto dal contribuente che lamenta la contraddittorietà della sentenza dei primi giudici che se da un lato hanno tenuto conto delle giuste lamentele del contribuente, sono viceversa pervenuti a conclusioni a lui sfavorevoli.
L’appello non merita accoglimento e come tale va respinto.
L’Ufficio chiede la inammissibilità dell’appello in quanto il contribuente nell’appello non aggiunge nulla di nuovo a quanto già in precedenza esposto.
Questa commissione osserva che l’art. 57 D.P.R. n. 131/86 prevede espressamente che la registrazione di un atto giudiziario, quale un decreto ingiuntivo, ordinanza di assegnazione di somme o una sentenza, è un’obbligazione solidale nel senso che entrambe le parti, creditore e debitore, sono tenute a versarla. Chi paga, può successivamente, rivalersi sull’altro soggetto; nel caso di specie, non sussistono possibilità di deroghe o eccezioni, il P.V. poteva legittimamente vedersi richiedere il versamento dell’imposta. La Commissione.
P.Q.M.
Respinge l’appello del contribuente, spese a carico della parte soccombente euro 400,00 oltre oneri come per legge.
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