COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione n. 39 – Sentenza 2 maggio 2013, n. 257
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – AVVISO DI INTIMAZIONE – ATTO IMPUGNABILE – MANCATA NOTIFICA ATTO PRESUPPOSTO – EFFETTI
massima
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La mancata notifica dell’atto presupposto ossia della cartella esattoriale rende invalido l’atto consequenziale dell’intimazione di pagamento.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All’Unione Provinciale Commercianti di Latina veniva notificato l’intimazione di pagamento n. … a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale n. …, notificata il 05.02.2004 ed avente ad oggetto tributi per l’importo di € 9.878,69 richiesti dall’Agenzia delle Entrate di Latina, per IRPEF ed altro in relazione all’anno d’imposta 1999.
Il ricorso presentato dal contribuente che affermava di non avere mai ricevuto in notifica l’atto prodromico, ossia la cartella di pagamento, veniva rigettato dall’adita CTP di Latina.
Impugna la decisione in epigrafe l’Unione Commercianti, la quale rileva che la notifica della cartella, asseritamente notificata presso la sede dell’Associazione in Latina via E.F. e poi presso la residenza del suo legale rappresentante, sig. O.G. in Formia, deve ritenersi inesistente, poiché l’ente ha avuto ed ha da oltre venti anni la residenza sempre in Latina, ma in via dei V. e che il suo rappresentante legale era, sin dal 1995, il sig. V.Z. e non il sig. O.G. La circostanza doveva essere ben nota all’Agenzia delle Entrate e all’Equitalia, per avere ricevuto le dichiarazioni fiscali ed i versamenti d’imposta, tutti recanti sia la firma dell’unico rappresentante legale (sig. Z.V.) sia l’indicazione dei versamenti d’imposta. All’uopo richiama i documenti allegati.
Gli Uffici, Agenzia delle Entrate e Equitalia resistono con apposite memorie.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
L’appello del contribuente è fondato e va accolto. Lo stesso ha provato, con documentazione in atti, che la sede legale dell’Unione Provinciale Commercianti in Latina è quella di via dei V. e che il rappresentante legale dell’Ente è il sig. Z.V. Quindi, l’asserita notifica della cartella di pagamento eseguita in via E.F. e presso il domicilio del sig. O.G. deve ritenersi inesistente.
La Suprema Corte, a tal riguardo, è più volte intervenuta affermando che se la notifica è espletata in luoghi e nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario, la stessa è inesistente in quanto in tali casi l’attività compiuta è totalmente difforme dal modello legale di notificazione (Cass. n. 10380/97, n. 9372/97, n. 14393/99 e n. 5011/2000).
Il vizio di notificazione ridonta in vizio dell’atto non suscettibile di sanatoria alcuna, non potendo in ogni caso trovare applicazione l’art. 156 e seguenti c.p.c. che, secondo l’attuale insegnamento della Cassazione, valgono per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come la cartella di pagamento.
Atteso che l’intimazione di pagamento fondata su una pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario in quanto atto funzionale in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente destinatario di una determinata pretesa fiscale;
considerato che il presupposto atto – cartella di pagamento – per i vizi di notifica sopra rilevati va ritenuto giuridicamente inesistente: per tali motivi l’intimazione di pagamento senza la dimostrazione dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale è illegittima e va annullata.
L’appello del contribuente va, dunque, accolto.
Gli altri motivi s’intendono assorbiti.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e condanna l’Ufficio al pagamento delle spese che liquida in € 500,00 (cinquecento).
Così deciso in Latina il 27.2.2013
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