Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo sentenza n. 257 sezione 6 depositata il 15 marzo 2018 – Nell’ambito delle convenzioni bilaterali volte a evitare la doppia imposizione dei dividendi non è sufficiente la mera presentazione di documentazione in cui si afferma che la società sia astrattamente soggetta a tassazione nello stato estero è necessaria la prova dell’effettivo pagamento dell’imposta