COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’Aquila sentenza n. 39 del 18 gennaio 2016
ACCERTAMENTO – SOGGETTO ABILITATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRRILEVANZA DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO
FATTO
P.D. in data 9.02.2015 ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo avverso l’avviso di accertamento n. (…) recante recupero a tassazione di plusvalenze non dichiarate (per l’importo complessivo di Euro 79.337,00) e derivanti dalla cessione a titolo oneroso, infraquinquennale, di due immobili (e relative pertinenze) in Tortoreto non adibiti ad abitazione principale, assumendo:
– che la sottoscrizione dell’avviso fosse irrituale;
– la mancanza del processo verbale di constatazione a chiusura dell’attività accertativa e la mancata previa attivazione del contraddittorio;
– che il calcolo della plusvalenza non aveva considerato costi relativi ad IVA, a maggiore imposta dovuta, con residuo ammontare della stessa in Euro 55.537, peraltro non tassabile trattandosi di unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del tempo intercorso fra l’acquisto e la cessione.
Con sentenza n. 202 del 20.04.2015 (dep. 13.05.2015) la commissione provinciale ha rigettato il ricorso, condannando il P. al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.500,00).
Avverso detta pronuncia ha proposto appello il contribuente riproponendo i motivi già oggetto di doglianza in primo grado.
All’udienza del 10.12.2015, presenti i rappresentanti sia dell’appellante che dell’Agenzia delle Entrate, esaminata la documentazione allegata agli atti, sentito il relatore, la controversia veniva trattenuta per la decisione.
La Commissione ritiene che l’appello proposto dal contribuente deve essere rigettato e la sentenza impugnata (diffusamente motivata su ogni punto con argomentazioni che qui si condividono) confermata in ogni sua parte.
In particolare si osserva che:
– quanto al preteso vizio della sottoscrizione, l’art. 42, D.P.R. n. 660 del 1973 non richiede la qualifica dirigenziale per il soggetto abilitato a sottoscrivere l’avviso di accertamento, nè la questione della validità degli incarichi dirigenziali ha ripercussioni in casi quali quello in esame (idoneità degli atti che esprimono all’esterno le determinazioni dell’amministrazione finanziaria) non messi in discussione dalla recente pronuncia del giudice costituzionale (sentenza n. 37/2015);
– quanto al rilievo in tema di mancanza del processo verbale di constatazione, quest’ultimo deve essere redatto nei soli casi di verifica esterna presso il contribuente nei locali sede della sua attività (art. 12, L. 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.”);
– quanto al lamentato difetto di contraddittorio preventivo, nell’attuale ordinamento nazionale non si rinviene un obbligo generalizzato di contraddittorio, diritto riconosciuto nella fase istruttoria limitatamente a casi espressamente previsti e che dovranno essere incrementati in sede di attuazione della legge delega in materia fiscale (n. 23/2014); né nel caso in esame si verte in ipotesi di atto immediatamente lesivo dei diritti del contribuente;
– quanto al merito, i dati che emergono dalle fatture relative ad utenze (gas, luce, acqua) sono incongrui rispetto ad un effettivo personale utilizzo da parte del proprietario, come ampiamente e correttamente motivato nella sentenza impugnata.
Tutte le considerazioni che precedono devono ritenersi assorbenti di ogni altra deduzione ed eccezione dalle parti sollevate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia) si da atto della sussistenza dei presupposti ivi specificati.
Le spese di giudizio vanno dichiarate integralmente compensate per la particolare natura e complessità della materia con la precisazione di cui al dispositivo in ordine al contributo unico tributario.
P.Q.M.
La Commissione definitivamente pronunciando sull’appello, così provvede:
– respinge l’appello proposto da P.D.;
– dichiara compensate le spese di giudizio;
– dichiara l’appellante tenuto al pagamento di una ulteriore somma pari a quella già versata a titolo di C.U.T.
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