COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sentenza n. 9517 sez. 1 depositata il 3 novembre 2016
Massima
Il difensore della parte costituita che sia deceduta dopo la sentenza di primo grado, pur se munito di procura rilasciatagli anche per il secondo grado, non è legittimato a proporre appello in quanto, ai sensi dell’art. 1722 n° 4 c.c., la morte del mandante estingue il mandato. Lo dicono i giudici della CTR di Napoli i quali, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto, si rifanno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con sentenza n° 18485/2010, aveva espresso il principio secondo cui il procuratore ha la facoltà di continuare a rappresentare la parte che gli abbia conferito il mandato, ancorché defunta dopo la costituzione in giudizio, soltanto all’interno della fase processuale in cui l’evento si è verificato.
In caso di morte o di perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale, il processo è interrotto; la morte o la perdita della capacità processuale è dichiarata dal procuratore, che ha il potere di far proseguire la causa fino alla decisione. Diverso, tuttavia, è il caso dell’ appello proposto dal difensore dopo la morte del suo rappresentato: pur tenendosi conto del principio di ultrattività del mandato conferito in sede di ricorso introduttivo per ogni stato e grado della causa, si deve, infatti, valutare la notizia del decesso della parte, pur se venuta a conoscenza del giudice aliunde, in quanto tale circostanza non può rilevare ai fini di una illegittima interruzione d’ ufficio del processo, ma deve essere considerata ai fini dell’ ammissibilità dell’ appello proposto dal difensore dopo 1′ evento mortale (Nel caso di specie, la morte della parte è intervenuta nel corso del processo di primo grado, per cui questo è stato legittimamente portato a termine, mentre il successivo appello è dichiarato inammissibile per carenza di mandato).
Testo:
In data 8.3.14 il Sig. — ha proposto ricorso nei confronti dell’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. avverso le cartelle di pagamento nn. — 69 e — 92, venute a sua conoscenza a seguito di richiesta di estratto di ruolo del 7.2.14 e relative a tasse automobilistiche 1996 e 1997.
A motivo del ricorso, premesso un ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità che aveva dichiarato autonomamente impugnabile anche l’estratto di ruolo, eccepiva l’omessa notifica sia delle suddette cartelle che degli avvisi di accertamento prodromici, con conseguente verificarsi della prescrizione triennale ai sensi dell’ art. 3 D.L. 2/86 (convertito in legge 60/86); chiedeva, al riguardo, l’esibizione da parte di Equitalia delle cartelle impugnate.
In data 27.5.14 si è costituita Equitalia Sud s.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso per non essere l’estratto di ruolo autonomamente impugnabile e controdeducendo per la regolare notifica delle cartelle in questione, notificate a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 602/73, anche in relazione all’art. 21 octies legge 241/90 per quanto riguarda la annullabilità di un provvedimento avente natura vincolata, pur in presenza di irregolarità del procedimento; produceva relative relate di notifica a mani della moglie del contribuente, in data 24.1.02 e 11.7.03.
Con sentenza n. 698/12/15 del 15.12.14/4.2.15 la adita Commissione Tributaria Provinciale di Caserta-Sez. 12^ ha dichiarato il ricorso inammissibile, risultando la regolarità delle notifiche delle cartelle e la conseguente tardività dell’opposizione.
Avverso detta sentenza in data 3.9.15 ha proposto appello l’Avv. — quale difensore del contribuente, insistendo sull’avvenuta prescrizione anche in caso di regolare notifica delle cartelle, da intendersi quale mero atto interruttivo, successivamente al quale si era verificato il decorso del previsto termine triennale.
In data 7.1.16 si è costituita Equitalia Sud s.p.a., chiedendo la conferma della sentenza appellata.
In data 1.3.16, infine, l’Ufficio recupero spese di giustizia di questa C.T.R. ha comunicato l’avvenuto decesso del contribuente in data 1.11.14, ossia prima della proposizione dell’appello.
questo Collegio preliminarmente, in relazione alla comunicazione del decesso del contribuente da parte dell’Ufficio recupero spese di giustizia, che l’art. 299 c.p.c. dispone che in caso di morte o di perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale, il processo è interrotto; il successivo art. 300 specifica che la morte o la perdita della capacità processuale è dichiarata dal procuratore, che ha il potere di far proseguire la causa fino alla decisione.
Nel caso di specie il decesso del ricorrente, non dichiarato dal difensore, è avvenuto l’1.11.14, ossia prima della discussione del giudizio di primo grado, che in virtù di quanti sopra deve ritenersi legittimamente portato a termine.
Diverso, tuttavia, è il caso dell’appello proposto dal difensore dopo la morte del suo rappresentato: pur tenendosi conto del principio di ultrattività del mandato conferito in sede di ricorso introduttivo per ogni stato e grado della causa, si deve, infatti, valutare la notizia del decesso della parte, pur se venuta a conoscenza del giudice aliunde, in quanto tale circostanza non può rilevare ai fini di una illegittima interruzione d’ ufficio del processo, ma deve essere considerata ai fini dell’ammissibilità dell’appello proposto dal difensore dopo l’evento mortale.
A tale riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato come il difensore della parte costituita che sia deceduta dopo la sentenza di primo grado, pur se munito di procura rilasciatagli anche per il secondo grado, non è legittimato a proporre appello in quanto, ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c., la morte del mandante estingue il mandato (Cass. n. 9064/06); principio confermato anche successivamente, con la precisazione che il procuratore ha la facoltà di continuare a rappresentare la parte che gli abbia conferito il mandato, ancorchè defunta dopo la costituzione in giudizio, soltanto all’interno della fase processuale in cui l’evento si è verificato, per cui, ove la morte della parte sia avvenuta prima della proposizione dell’ appello, il difensore della parte defunta non può proporre tale impugnazione in base alla procura rilasciata dalla medesima, ma necessita di un nuovo mandato da parte degli eredi (Cass. n. 18485/10).
Nel caso di specie, come visto, la morte della parte è intervenuta nel corso del processo di primo grado, per cui questo è stato legittimamente portato a termine, mentre il successivo appello va dichiarato inammissibile per carenza di mandato.
Nulla per le spese, in conseguenza dei rilievi che precedono.
Dichiara l’appello inammissibile.
Nulla per le spese.
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