COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sentenza n. 1593 sez. 30 depositata il 27 aprile 2016
Massima
La CTP di Palermo, ritenendo inesistente un’apprezzabile organizzazione di tipo imprenditoriale in relazione all’attività di dottore commercialista esercitata dal ricorrente, riconosceva, in favore di quest’ultimo, il diritto al rimborso delle somme pagate a titolo di IRAP, per l’anno d’imposta 2002.
L’appellante Agenzia delle Entrate rilevava come, nel caso di specie, il rimborso in oggetto non risultasse concretamente dovuto poiché la contribuente, ai sensi dell’art. 7 della Legge 289/2002, aveva aderito al condono c.d. tombale per l’anno di riferimento nel quale aveva richiesto ed ottenuto il rimborso.
Secondo i giudici siciliani l’adesione al condono rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e comporta l’implicita rinuncia al rimborso, anche laddove sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi per poterne godere.
Testo:
Con appello notificato alla D.ssa S.M. il 15/03/2013, l’Agenzia delle Entrate di Palermo ha chiesto la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione V, n.78/05/12, pronunciata il 18/01/2012 e depositata in Segreteria l’08/02/2012, di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento prot. n. 2004/—, emesso il 12/02/2004 e notificato il 19/02/2004, con il quale e’ stata rigettata l’istanza, presentata dalla contribuente il 23/01/2004, di rimborso di euro 5.054,00, versati a titolo di Irap, per l’anno d’imposta 2002, in relazione all’attivita’ di dottore commercialista, da lei esercitata.
La Commissione Tributaria Provinciale, che ha compensato le spese del giudizio, ha ritenuto inesistente un’apprezzabile organizzazione di tipo imprenditoriale, e quindi dovuto il rimborso, atteso che, per l’assenza di impiego di capitali e per l’utilizzazione soltanto di una segretaria e di un fattorino, non puo’ considerarsi verificato alcuna “incremento” dell’attivita’, che e’ svolta dalla ricorrente “intuitu personae“.
Con l’atto di gravame l’Agenzia delle Entrate ha contestato tale pronuncia:
– evidenziando, anzitutto, che l’adesione, da parte della contribuente, al condono c.d. tombale per l’anno 2002, ai sensi dell’art.7 della Legge n.289/2002, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e comporta l’implicita rinuncia al rimborso, anche laddove sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi per godere dell’esenzione dall’Irap;
– insistendo, comunque, per il riconoscimento dell’applicabilita’ dell’Irap per il periodo d’imposta in contestazione, durante il quale sussisteva un’organizzazione idonea a potenziare ed accrescere la capacita’ produttiva della professionista, come si evince dai componenti negativi del reddito di lavoro autonomo da lei dichiarato ai fini Irpef;
– richiamando le sentenze (n. 2311/2009 e n. 2293/2009), con le quali la Corte di Cassazione ha precisato che e’ onere del contribuente, che chieda il rimborso della maggiore imposta versata, allegare la prova dell’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo;
– osservando che agli atti del giudizio non si rinvengono prove documentali significative a supporto di una presunta assenza di organizzazione nell’attivita’ svolta dalla D.ssa S.;
– chiedendo, pertanto, il rigetto dell’originario ricorso della contribuente e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
S.M. non si e’ costituita nel secondo grado del giudizio.
All’udienza del 18/04/2016 e’ comparso il rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, il quale ha insistito nell’appello.
L’appello e’ fondato.
L’Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio il documento con il quale S.M. ha definito automaticamente, ai sensi dell’art.7 della Legge n.289/2002, i redditi di lavoro autonomo per l’anno 2002.
La presentazione di tale istanza preclude alla contribuente ogni possibilita’ di rimborso per l’annualita’ d’imposta definita in via agevolata, ivi comprese le somme versate in autoliquidazione a titolo di Irap in assenza del relativo presupposto (cfr. Cass., Sez.V, 13/10/2009, n.21719).
Come evidenziato dall’appellante, tale particolare efficacia del condono – la cui portata e’ rilevabile anche d’ufficio, in virtu’ dell’operativita’ “ex lege” – involge sia l’esercizio del potere di accertamento, che le sorti delle domande giudiziali riguardanti il rimborso, per l’effetto di consolidamento del contenuto delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di condono, derivante dalla disciplina della sanatoria dettata dall’art.7 della Legge n.289/2002 (cfr. Cass., Sez. V, 03/12/2007, n.25239).
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, l’originario ricorso della contribuente deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di primo grado seguono la soccombenza e si liquidano in euro 300,00.
Nessuna statuizione si rende, invece, necessaria per le spese del secondo grado del giudizio, nel quale la contribuente non si e’ costituita.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.78/05/12, appellata dall’Agenzia delle Entrate, rigetta l’originario ricorso di S.M..
Condanna S.M. al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in euro 300,00 (trecento/00).
Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 18/04/2016
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