COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sez. 16 sentenza n. 488 depositata il 23 febbraio 2017
Irpef – Comunione ereditaria – Proseguimento dell’attività commerciale del “de cuius” – Reddito dell’attività commerciale – Ripartizione in proporzione alle quote ereditarie di ciascun partecipante alla comunione.
Massima:
Ai fini della ripartizione del reddito proveniente da un’attività commerciale caduta in successione, nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla scrittura privata tra i coeredi con la quale, tra l’altro, viene stabilita l’attribuzione del reddito dell’attività commerciale ad uno degli eredi che la gestisce, per cui il reddito proveniente dall’attività commerciale ereditata va ripartito tra gli eredi quale reddito di partecipazione essendo la comunione ereditaria assimilata ad una società in nome collettivo in caso di attività commerciale.
Testo:
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società pasticceria eredi ………… avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 con il quale veniva accertato un reddito ai fini imposte dirette per € 121.897 rispetto al reddito dichiarato dalla società di € 2.669.
L’ufficio notificava gli avvisi anche a …………… e …………….. per l’attribuzione ex articolo 5 Tuir del reddito di partecipazione in qualità di soci per una quota del 33,3% ciascuno.
Avverso i suddetti atti i contribuenti hanno proposto ricorso contestando la loro legittimità in quanto la pasticceria eredi …………. è sostanzialmente una ditta individuale come si evince da intese complessive tra gli eredi che avrebbero escluso altri eredi dalla partecipazione attiva alla società.
La Commissione con sentenza numero 286/2015 ha accolto il ricorso ritenendo che i contribuenti fossero completamente estranei alla gestione ocietaria nonostante la compilazione del quadro RO della dichiarazione dei redditi con indicazione della qualifica di soci amministratori.
A detta dell’ufficio la sentenza non è condivisibile e deve essere riformata in quanto è pervenuta all’accoglimento ritenendo che la dichiarazione presentata dai contribuenti, quale dichiarazione di scienza priva di valore confessorio, non costituisca la prova che …………… e ………. fossero soci amministratori della società, senza tener conto della compilazione del quadro RO con il quale hanno esplicitamente attestato la loro partecipazione alta società.
In questo caso non si può parlare di emendabilità della dichiarazione, in quanto la stessa è limitata solo a errori materiali e formali, esclusa quella parte attinente a una precisa manifestazione di volontà del contribuente; a ciò si aggiunge la dichiarazione personale che reca la quota imputata alla società e la liquidazione dell’IRPEF dovuta, cui ha fatto seguito il versamento dell’imposta dovuta.
La prova che l’errore fosse conosciuto o conoscibile, poteva essere fornita dai contribuenti solo con gli ordinari mezzi di pubblicità previsti dal codice civile, vale a dire tramite l’iscrizione nel registro delle imprese della loro esclusione dalla qualifica di soci, l’art 2290 codice civile dispone infatti che lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al singolo socio, deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei affinché risulti opponibile agli stessi.
Motivi della decisione
La Commissione osserva che un’azienda facente parte di un patrimonio ereditario forma oggetto di una comunione tra gli eredi e la sua gestione è soggetta alle regole della comunione se e fino a quando costoro non manifestino, in modo espresso o tacito, la loro volontà di proseguirla in un rapporto societario, sostituendo allo scopo del godimento della cosa comune, lo svolgimento congiunto di un’attività economica al fine di dividerne gli utili.
Nel nostro caso i ricorrenti non contestano che l’attività sia proseguita ma sostengono che sia proseguita in forma individuale per accordi interni intercorsi tra i coeredi. L’affermazione non può essere condivisa in quanto, in sede di comunione ereditaria, lo strumento atto a consentire la trasformazione della quota astratta del patrimonio ereditario in quota concreta, è rappresentato dallo scioglimento della comunione da attuarsi attraverso la stipula dì un contratto di divisione, qualora tra tutti i coeredi vi sia accordo in ordine a come procedere all’assegnazione del patrimonio ereditario oppure a seguito dell’esercizio di un’azione giudiziale.
In questo contesto nessuna rilevanza si può riconoscere alla scrittura privata intervenuta tra i coeredi in data 20/12/2005 essendo consentito soltanto nella società semplice, ed esclusivamente in tale tipo sociale, limitare la responsabilità verso i terzi e verso i creditori sociali ed escludere il vincolo di solidarietà per quei soci che non siano amministratori ed il cui patto di limitazione sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ( art. 2267 c.c.).
In caso di prosecuzione dell’attività del de cuius l’erede o la comunione ereditaria costituita fra gli eredi, conseguono un reddito d’impresa assoggettato ad imposizione secondo le regole previste per tale forma reddituale.
Tale reddito deve essere ripartito fra gli eredi quale reddito di partecipazione, dal momento che la comunione ereditaria è assimilata ad una società in nome collettivo, in caso di attività commerciale, ovvero ad una società semplice, in caso di attività non commerciale.
L’art. 5, comma 1, Tuir, dispone, infatti, che l’imputazione dei redditi prodotti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sia attribuita “… a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili“.
A tale dettato peraltro si sono adeguati i ricorrenti compilando il relativo quadro RO della dichiarazione dei redditi per l’anno 2010 ed il quadro RH della loro dichiarazione personale conseguente all’imputazione ai sensi dell’art. 5 del Tuir della quota di partecipazione alla società.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze in totale riforma accoglie l’appello dell’Ufficio. Condanna i contribuenti in solido tra loro alle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.500/00.
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