COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 20 settembre 2018, n. 6289
Imposte dirette – Accertamento – IRPEF – Art. 10 Convenzione Italia/Romania – Dividendi pagati da società residente in uno Stato contraente – Tassazione in Italia ove sia qui residente il percipiente – Deroga ove il percipiente sia imprenditore in Romania
Fatto
La parte contribuente propone appello avverso la sentenza con cui la CTP di Roma aveva respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso l’Accertamento in epigrafe, relativo ad IRPEF 2010, lamentandone l’illegittimità per carenza di motivazione, in violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 546/92, per error in procedendo ed errata rappresentazione dei fatti di causa.
L’Ufficio appellato deposita controdeduzioni con cui contesta la fondatezza delle avverse doglianze.
Con Memorie aggiuntive, la parte, all’esito dell’esame delle controdeduzioni svolte dall’Ufficio, insiste sull’omessa considerazione, da parte dei primi giudici, di uno degli aspetti decisivi della controversia, travisata anche nell’Accertamento ed insiste, pertanto, sull’omessa pronuncia al riguardo.
Durante la discussione pubblica, la parte insiste che l’impugnata sentenza è viziata, perchè motivata in modo incongruente rispetto alle doglianze mosse. Ribadisce infatti di essere una imprenditrice, per essere da anni Amministratore unico della società “U.I. srl”, per cui alla operazione dalla stessa compiuta, non può che essere applicata la tassazione stabilita dalla legge della Romania, ovvero la legge del paese ove la sig. H. opera come imprenditrice. Precisa che la prova contraria al riguardo, avrebbe dovuto essere offerta dall’Ufficio. Ribadisce, infine, l’esistenza di errori di calcolo contenuti nell’accertamento ed insiste per la spettanza di sanzioni ridotte.
L’Ufficio insiste che nella specie si applica l’art. 10 Convenzione Italia/Romania del 14/1/77 che regola le doppie imposizioni, secondo cui i dividendi pagati da una società residente in uno stato contraente ad un soggetto residente in Italia, sono imponibili in tale ultimo paese, mentre, il paragrafo 4 della Convenzione che prevede una deroga se il percipiente dei dividendi è un imprenditore in Romania, per cui gli stessi sono imponibili nello stato della fonte e secondo quella legislazione, non può applicarsi nella specie, per il fatto che la ricorrente non può essere legittimamente considerata imprenditrice.
La parte replica che i primi giudici si sono erroneamente attenuti a quanto asserito, ma non dimostrato dall’Ufficio.
Diritto
La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene infondate e non meritevoli di accoglimento le censure mosse dalla parte appellante avverso l’impugnata sentenza.
Si osserva al riguardo della ribadita qualifica di soggetto imprenditore della ricorrente, in merito alla quale la parte lamenta l’insufficiente motivazione dell’impugnata sentenza, che, al di là delle odierne produzioni documentali (Certificat Costatator) ammissibili in questo grado giusta art.58 del D. Lgs 546/92, invero tale qualifica non spetta – con la conseguenza dell’imponibilità in Italia dei dividendi percepiti, giusta l’art.10 della Convenzione Italia/Romania del 14/1/77 che regola le doppie imposizioni – poiché la sig. H., pur risultando amministratore della società rumena, non ha tuttavia dimostrato di esercitare direttamente, tramite una stabile organizzazione o una base fissa, una attività commerciale in Romania. Infatti tra la figura dell’amministratore e quella dell’imprenditore sussistono differenze sostanziali proprio per il fatto che l’amministratore può esercitare il suo molo anche senza essere titolare di una stabile e concreta attività imprenditoriale, mentre l’imprenditore è colui che organizza i fattori della produzione per realizzare un prodotto da destinare al mercato; per cui la prova di ricoprire la carica di amministratore di una società non coincide sic et simpliciter con la prova sulla qualifica di imprenditore, come asserito dalla parte.
Ciò posto, conformemente a quanto già rilevato dai primi giudici, mancando la prova della qualifica di imprenditore della ricorrente, non può essere legittimamente applicata la deroga di cui al paragrafo 4 della citata Convenzione, secondo cui se il percipiente dei dividendi è un imprenditore in Romania, gli stessi sono imponibili nello Stato della fonte e secondo quella legislazione. Conseguentemente l’operato accertativo dell’Ufficio deve essere confermato.
Con riguardo alla censura della carenza di motivazione dell’impugnata sentenza sulla doglianza dell’erroneità dei calcoli eseguiti dall’Ufficio, posto che, assume la parte, ove pure si volesse considerare la non condivisibile tesi dell’Ufficio ai fini dell’imponibilità, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 59 del Tuir che stabilisce che i dividendi su partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40% del dividendo, ovvero del 49,72% per gli utili maturati dal 1/1/08, come nella specie, si osserva che, contrariamente a quanto lamentato, i primi giudici già avevano affermato come la norma invocata (art. 59 del Tuir) andasse applicata a dividendi in denaro e non ai dividendi attribuiti in natura, come avvenuto nel caso in oggetto, tuttavia, ad abundantiam sul punto, si ribadisce che, essendosi trattato di dividendi corrisposti indirettamente attraverso l’attribuzione del diritto di proprietà dell’immobile, non poteva applicarsi la disposizione contenuta nel richiamato art. 59 del Tuir, per cui non è stato posto in essere alcun errore di calcolo nella determinazione della base imponibile.
Infine, in merito alla lamentata omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla illegittimità delle sanzioni irrogate, si osserva che i primi giudici, non argomentando sul punto, hanno correttamente ritenuto la medesima doglianza inammissibile, ex art. 24 del D.lgs. 546/92, poiché non proposta con il ricorso introduttivo, ma aggiunta con le Memorie depositate in data 13/7/16, con ciò limitando illegittimamente il diritto di difesa della controparte.
Il proposto appello deve essere respinto, tuttavia le spese di giudizio si compensano tra le parti in considerazione della materia oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Spese compensate.
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