COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 1 sentenza n. 1936 depositata il 6 aprile 2017
Processo tributario – Mancata esibizione in primo grado di documenti rilevanti – Mera dimenticanza – Produzione tempestiva della documentazione in appello – Ammissibilità – Consegue
Massima:
Il contribuente che non abbia prodotto nel primo grado di giudizio, per mera dimenticanza, documenti rilevanti ai fini della decisione, è legittimato a produrli in grado di appello rispettando il termine dei venti giorni liberi prima dell’udienza per la loro produzione, sempreché dalla produzione documentale non derivi ampliamento dell’oggetto del contendere. (G.R.)
Riferimenti normativi: art. 32, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 57, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16003/2000, Cass. 232/2009, Cass. 21309/2010
Testo:
La presente controversia ha come oggetto l’avviso d’intimazione n. 0972013905601168, emesso nei confronti della sig.ra C. M., con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 28.783,06 in forza della cartella n. 09720090110937464001.
Il contribuente, già in primo grado, eccepiva l’intervenuto giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 26/14/12 che annullava un’iscrizione ipotecaria fondata sulla medesima cartella n. 09720090110937464001, e della quale statuiva l’omessa notifica.
Con sentenza n. 6206/01/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Il primo giudice così motivava la propria decisione: “//presupposto fondamentale e irrinunciabile per invocare il giudicato sostanziale e/o il giudicato esterno e/o il giudicato implicito è appunto il passaggio in giudicato della sentenza . la ricorrente non ha provato il passaggio in giudicato della sentenza della CTR, posto che il documento n. 8 è solo l’attestazione di conformità della copia all’originale della sentenza ai fini della successiva notifica”.
Avverso detta sentenza propone appello la contribuente per chiederne la riforma, producendo il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 26/14/12, emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.
Non risultano presentate controdeduzioni da parte di Equitalia s.p.a.
La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.
All’udienza odierna è presente soltanto il difensore del contribuente
Questa Commissione ritiene che l’appello del contribuente sia fondato e vada, pertanto, accolto.
E, invero, in questo grado di appello, la ricorrente ha depositato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 26/14/12 con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha dichiarato la “mancata notifica della cartella n. 09720090110937464001 sottesa all’iscrizione di ipoteca oggetto dei ricorso in appello n. 353/11, nonché all’avviso di intimazione n. 0972013905601168, impugnato con ricorso n. 19576/13”.
Per quanto riguarda la produzione in appello di documenti non prodotti in primo grado, l’ormai pacifica e costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il Legislatore non vi abbia posto limiti.
Infatti, il dettato normativo è chiaro: in appello i documenti possono essere prodotti, anche se, per assurdo, il contribuente, per pura negligenza, non li avesse depositati in primo grado. Ciò trova il costante avallo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, siccome in più occasioni essa ha specificato che l’art. 58, D. Lgs. n. 546/1992 consente in via incondizionata la facoltà indicata, con conseguente irrilevanza del fatto che, in primo grado, la parte avesse o meno potuto produrre i documenti e, del pari, che questi siano o meno stati depositati entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza (cfr. Cass. 20 dicembre 2000 n. 16003, 9 gennaio 2009 n. 232, e, ancor più recentemente, 15 ottobre 2010 n. 21309).
Gli unici limiti che incontra la produzione dei documenti in appello sono:
i) il deposito deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell’udienza, posto che l’art. 32, D. Lgs. n. 546/1992 vige anche per la fase d’appello;
ii) i documenti prodotti sono ammissibili solo se non ampliano l’oggetto del contendere, vigendo il divieto di domande nuove, imposto dall’art. 57 del DLgs. n. 546/1992.
E nel caso che qui ci occupa nessuno dei due limiti di cui sopra risultano superati.
Tanto premesso, deve porsi mente che la sentenza n. 26/14/12 della Commissione Tributaria Regionale di Roma in data 19/01/2012 e passata in giudicato in data 19/07/2012, ha così motivato “appare condivisibile il motivo di appello relativo alla mancata notificazione della cartella di pagamento che ha dato origine all’iscrizione ipotecaria…l’accoglimento dell’appello sotto il profilo della mancata notifica della cartella presupposta, rende inutile l’esame delle altre questioni”.
Come noto “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo‘(Cassazione Sez. Un. Civili , 17 dicembre 2007, n. 26482).
Sulla base di quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene di dover riformare la sentenza impugnata e dichiarare la nullità dell’avviso d’intimazione n. 0972013905601168 stante l’omessa notifica della cartella n. 09720090110937464001, così come statuito dalla sentenza n. 26/14/12 n. 26/14/12 della Commissione Tributaria Regionale di Roma in data 19/01/2012 e passata in giudicato in data 19/07/2012.
In conclusione l’appello del contribuente deve essere accolto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l’iter processuale.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione prima, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispone:
“Accoglie l’appello del contribuente. Spese compensate”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 07 marzo 2017
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