COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sez. 3 sentenza n. 13 depositata il 17 gennaio 2017
L’omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino legittima l’accertamento induttivo.
Massima:
L’irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino legittima l’Ufficio a procedere ad accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 al fine di ricostruire il volume dei ricavi desumibile dalla vendita della merce. Ciò determina, infatti, inattendibilità della contabilità, nonché assenza di certezza delle giacenze di magazzino per impossibilità oggettiva di controllarne fisicamente la effettiva consistenza.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta individuale B. M., svolgente attività di commercio al dettaglio di orologi, con scrittura privata del 29.1.2004 cedeva in affitto la propria azienda alla B. M. Srl unipersonale, svolgente stessa attività ( la titolare della ditta individuale è madre del 1.r.p.t. della B. ), con subentro di quest’ ultima anche nel contratto di locazione dell’ immobile ove si svolgeva 1′ attività. Dalle dichiarazioni di parte all’ esito di verifica e dai dati del Modello Unico della B. per 1′ anno 2004 e successivi, si riscontrava che le merci in carico alla ditta individuale, al momento dell’ affitto di azienda non venivano ricomprese tra i beni aziendali ceduti alla srl, avendo la ditta B. continuato ad indicare le rimanenze in dichiarazione. L’ Agenzia delle Entrate notificava il 23.10.2008 alla B., per 1′ anno 2005, avviso di accertamento, relativo al maggior reddito imponibile scaturente da PVC effettuato nell’ anno 2008, con cui si richiedeva il pagamento di IRES, IRAP, IVA, sanzioni e spese, per un importo complessivo di ? 50.820, 10. Con sentenza n. 93/5/09 la CTP di Pesaro, dopo aver accolto richiesta di sospensione, accoglieva il ricorso e compensava spese, in quanto la parte ricorrente aveva fornito prova di vendita, tramite fattura, solo di alcuni dei beni considerati ceduti nell’ accertamento e sosteneva che tutti gli altri erano giacenti , anche se non più vendibili perché danneggiati od obsoleti, nei locali ove la società svolge attività. Secondo la CTP 1′ Ufficio doveva effettuare una attività di verifica e controllo, effettiva e materiale, dei beni nei luoghi in cui il contribuente svolge le operazioni , mentre la richiesta rivolta dagli accertatori alla ricorrente di portare in visione alcuni dei beni in contestazione presso i locali dell’ Ufficio “non può ritenersi condivisibile per ovvie ragioni”. Le spese venivano compensate in considerazione della non corretta tenuta della documentazione contabile della società. L’ Agenzia delle Entrate di PU presentava tempestivo appello, chiedendo che la sentenza della CTP venisse sostituita per i motivi sopra esposti. confermando la legittimità dell’ atto impugnato. Con vittoria di spese in ogni stato e grado dei giudizio. La soc. B. M. Srl Unipersonale depositava controdeduzioni il 17 gennaio 2011, chiedendo di confermare la sentenza impugnata; condannare la parte appellante alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio; nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente atto, condannare la ricorrente al minimo edittale, con compensazione delle spese di giudizio. La controversia veniva trattata in pubblica udienza, cui 1′ appellata non ha inteso prendere parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto e, per 1′ effetto, va riformata la sentenza impugnata e va dunque confermata la pretesa impositiva dell’ Ufficio. Premesso che le sanzioni relative a violazioni formali devono essere irrogate con l’atto di contestazione, mentre quelle relative ad infrazioni di tipo sostanziale devono essere richieste con l’irrogazione immediata all’atto di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto nell’ atto di impugnazione, 1′ Ufficio non ha operato una non consentita doppia presunzione (il divieto di doppia presunzione è il divieto di dedurre il fatto ignoto muovendo da fatti altrettanto ignoti, contrastante con la regola della certezza dell’ indizio): di cessione di beni dalla ditta alla società e di vendita degli stessi senza fatturazione. Infatti, il divieto di doppia presunzione (cd. “praesumptio de praesumpto”) attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, ma non con altra presunzione legale ( cfr. Cass. n. 17953/2013 ), quale è quella esistente nel caso di specie e prevista dall’ art. 6 DPR 633/72, in virtù del quale il possesso a qualsiasi titolo giuridico di merce o di beni mobili, provenienti da altra attività commerciale è una fattispecie rilevante ai fini dell’ applicazione dell’ IVA decorso il periodo di un anno. L’ ufficio ha operato un accertamento induttivo del reddito d’ impresa, come consentitogli in caso di omessa od irregolare tenuta delle scritture contabili e di magazzino, quale riscontrata nella fattispecie concreta (cfr Cass. n. 18018/2007). Più in dettaglio, come condivisibilmente affermato dall’ Ufficio appellante, esso ha accertato un maggior reddito d’ impresa ai sensi degli artt. 40, 41 bis e 39 DPR 600/73. Ed infatti nel corso della verifica effettuata nella sede della società i verificatori riscontravano svariate irregolarità che giustificavano la ricostruzione induttiva operata dall’ Ufficio. Ad esempio, le indicazioni dell’ inventano finale non sempre erano coerenti rispetto all’ inventano iniziale ed alle fatture di acquisto; dal controllo della cassa, i verificatori riscontravano irregolarità rilevanti in merito all’ importo della giacenza di cassa. Sulla base di quanto sopra, risultando la contabilità della Srl inattendibile, non essendovi certezza delle giacenze del 2005 e considerata 1′ importanza delle scritture di magazzino dirette a seguire le variazioni intervenute negli inventari annuali, presumendo legalmente I’ omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, 1′ Ufficio ricostruiva induttivamente il volume dei ricavi desumibili dalla vendita della merce. La Cassazione, giova ribadirlo, ritiene che in caso di omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino 1′ Ufficio può procedere ad accertamenti di tipo induttivo del reddito d’ impresa, ex art. 39DPR 600/73, sulla base di dati o notizie a sua conoscenza ( v. Cass. n. 18018/2007). Peraltro i funzionari dell’ Agenzia Entrate, in occasione della verifica, si trovavano nell’ impossibilità oggettiva di controllare fisicamente il magazzino per la presenza di svariata merce accatastata senza alcun ordine e in maniera tale da non consentire la riferibilità della stessa alla ditta individuale B. o alla società B.. L’ appello è in conclusione fondato e meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
la Commissione accoglie 1′ appello dell’ Ufficio e condanna il contribuente alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 800,00, oltre accessori come per legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6830 - In tema di imposte sui redditi, l'omissione o la irregolare tenuta delle cd. scritture ausiliarie di magazzino, generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell'inventario e, di…
- Commissione Tributaria Regionale per le Marche, sezione n. 1, sentenza n. 385 depositata il 6 aprile 2022 - In caso di "differenze inventariali", ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 4441 depositata il 13 febbraio 2023 - In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 27757 depositata il 30 ottobre 2019 - In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, in base all'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19381 - Ai fini dell'operatività della presunzione legale (relativa) di cessione, occorre che la differenza quantitativa, in negativo, tra beni esistenti e quelli acquistati, importati o prodotti…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 28257 depositata il 30 giugno 2023 - In relazione alla bancarotta documentale correlata alle modalità di tenuta delle scritture contabili, l'affermazione di responsabilità non può derivare dalla mera…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…