COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 2 sentenza n. 198 del 5 giugno 2017
IRES e IVA – Cartella di pagamento da controllo automatizzato di una dichiarazione ultra-tardiva . Illegittimità
Massima:
E’ illegittima la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su una dichiarazione del contribuente ultra-tardiva e non è applicabile ad essa il principio di diritto di cui alla sent. n. 17758/16 Cass. SS.UU. in quanto l’ufficio avrebbe dovuto far valere la sua pretesa tributaria con avviso di rettifica, avendo avviato plurime interlocuzioni formali con il contribuente che aveva fornito dati ed informazioni supplementari (così Cass.3755/13).
Testo:
In data 10.4.2017 la Commissione ha trattato il ricorso in appello di cui all’epigrafe.
La vicenda sottostante su cui si è innestato l’avviso di accertamento impugnato si riferisce ad una cartelle di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato di una dichiarazione “ultrardiva” (93 giorni dopo lo spirare del termine) del contribuente xxxxx s.p.a. per l’anno d’imposta 2011.
La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso affermando che nel caso specifico l’Agenzia non si era limitata ad un controllo meramente cartolare ma aveva compiuto anche indagini e valutazioni giuridiche.
L’appellante evidenzia l’erroneità della sentenza che non ha compreso il significato dei poteri che competono al Fisco per effetto degli articoli 36 bis d.p.r. 600 del 1973 e 54 bis d.p.r. 633 del 1972 così come chiarito dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 17757 e 17758 della Corte di Cassazione a sezioni unite.
Chiede anche la riforma del capo della decisione che ha condannato l’agenzia alle spese di giudizio trattandosi di materia ove si era verificato contrasto di giurisprudenza. La difesa di xxxxx contrasta in punto di diritto tale ricostruzione e chiede la conferma della sentenza impugnata.
La Commissione riscontra che nel caso di specie non è applicabile il principio di diritto di cui alla sentenza 17758 perché risulta chiaramente dagli atti acquisiti al fascicolo che l’ufficio, dopo aver constatato l’omessa (perché presentata 93 giorni dopo la scadenza del termine) dichiarazione per il 2011, non ha operato il controllo automatizzato sui dati già in possesso dell’ufficio avviando invece plurime interlocuzioni formali con la parte che, rispondendo ad inviti, forniva dati ed informazioni supplementari. Non a caso dalla corrispondenza in oggetto si evince che una delle questioni affrontate fu anche quella dei carichi pendenti potenziali e della loro incidenza sul quantum della pretesa tributaria (in un primo tempo disconosciuta e poi riconosciuta).
Lo strumento che pertanto era imprescindibile per far valere (anche sul piano sanzionatorio) le pretese tributarie era quello dell’avviso di rettifica come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ad esempio sentenza 3755 del 2013). Le spese processuali di entrambi i gradi debbono però essere compensate (con accoglimento dell’appello incidentale) perché la questione è tutt’altro che pacifica tanto che pochi mesi dopo la decisione è intervenuta la Suprema Corte a sezioni unite per comporre un contrasto (decisione 17758 citata).
P.Q.M.
Respinge l’appello, compensa le spese di entrambi i gradi.
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