COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 3 sentenza n. 166 depositata il 15 maggio 2017
Redditi da pensione corrisposti da stato estero a cittadini stranieri residenti in Italia -Regime tassazione – Applicabile
Massima:
Ai redditi da pensione di un cittadino svedese residente in Italia si applica l’art.18 par.2 della Convenzione Italia-Svezia sulla doppia imposizione, ratificata con legge 439/82. Ciò comporta che il prelievo fiscale in Italia deve avvenire sugli importi netti accreditati dalla Svezia al pensionato sul suo conto corrente (nella specie l’imponibile va rideterminato tenendo conto dell’avvenuta tassazione fatta in Svezia e senza irrogare sanzioni).
Testo:
Svolgimento del processo
xxxxx xxxxx xxxxx, cittadino svedese residente in Italia, ha impugnato due avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010, con i quali l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’omessa dichiarazione di redditi da pensione percepiti all’estero ed ha accertato un reddito imponibile di ? 67.349,00= nell’anno 2009 e di ? 73.774,79= nel 2010. Gli avvisi di accertamento sono motivati come segue:
– le pensioni percepite dal xxxxx sono in parte pensioni statali di vecchiaia ed in parte pensioni private, erogate dall’ente pensionistico svedese e dall’agenzia delle entrate svedese; le pensioni sono state tassate in Svezia; il contribuente non ha presentato dichiarazione dei redditi in Italia – ai sensi della convenzione Italia-Svezia per evitare la doppia imposizione (stipulata il 06/03/1980 e ratificata con l. 439/1982) la pensione statale di vecchiaia ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 18, par. 1 e quindi è imponibile esclusivamente nello stato di residenza; la pensione privata ricade invece nell’ambito di applicazione del par. 2 dell’art. 18, che prevede la tassazione concorrente nei due stati;
– è fatto salvo in ogni caso dalla convenzione e dall’art. 165 tuir il meccanismo per evitare la doppia imposizione (detrazione delle imposte eventualmente pagate all’estero), che tuttavia nella fattispecie non ha trovato applicazione in considerazione dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del xxxxx. Il ricorrente ha dedotto:
– che l’art. 18 comma 2 deve essere interpretato nel senso che le pensioni sono tassate esclusivamente nello stato che le eroga – che la pensione statale di vecchiaia rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 19 della convenzione, che prevede la tassazione esclusiva nello stato di erogazione delle pensioni derivanti da funzioni pubbliche – che va comunque riconosciuto il credito di imposta – che non sono irrogabili sanzioni data la non chiarezza delle norme La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo che i redditi imponibili e le relative tassazioni siano rideterminate tenendo conto dell’avvenuta tassazione in Svezia e che non siano applicate le sanzioni. Appella l’agenzia delle entrate e deduce che la pensione statale di vecchiaia rientra nel par. 1 del comma 18 e non nel par. 2; che non vi è violazione dell’art. 24 della convenzione, in quanto il caso di specie non rientra in quelli ivi contemplati; che non vi è motivo per la disapplicazione delle sanzioni Il contribuente si è costituito in giudizio e propone appello incidentale per chiedere l’integrale annullamento degli avvisi di accertamento.
Motivi della decisione
L’art. 18 della convenzione Italia-Svezia per evitare la doppia imposizione, ratificata con l. 439/1982 recita quanto segue:
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 le pensioni ed altri pagamenti analoghi pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altri pagamenti analoghi, corrisposti in virtù della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente, nonché le somme corrisposte in dipendenza di una assicurazione di pensione conclusa in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. Tali disposizioni si applicano soltanto ai nazionali dello Stato contraente dal quale provengono i pagamenti. La Commissione condivide le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata circa il fatto che entrambe le pensioni percepite dal xxxxx rientrano nell’ambito di applicazione del par. 2 dell’art. 18. Infatti l’espressione “legislazione di assicurazione sociale” ivi contenuta va interpretata secondo il significato ad essa attribuita dall’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della stessa convenzione che prevede che “le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione”. A tale riguardo si osserva che la Corte di Cassazione ha affermato che nell’espressione assicurazioni sociali “trova collocazione non solo il trattamento assistenziale, ma anche quello previdenziale, con il quale lo Stato assicura ai lavoratori la copertura dai rischi tipici del rapporto di lavoro e della persona umana, e perciò, in definitiva, il concetto stesso di pensione (purché non volontaria) declinato in tutte le sue accezioni, comprensivo, quindi, sia dei trattamenti pensionistici di anzianità sia di quelli di vecchiaia, entrambi appartenenti al sistema generale di sicurezza sociale” (Cass. 23001/2010 e Cass. 1550/2012, relative a convenzioni per evitare la doppia imposizione con altri stati, ma identiche nei contenuti a quella oggi in esame). Tali considerazioni conducono a respingere il primo motivo dell’appello principale, secondo cui la prensione statale di vecchiaia sarebbe imponibile esclusivamente nello stato di residenza ai sensi del comma 1 dell’art. 18, interpretazione espressamente esclusa dall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità cui si aderisce. Parimenti si respinge il motivo di appello incidentale secondo cui la pensione di vecchiaia rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 19 della convenzione; tale norma infatti fa riferimento alle “remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato”, fattispecie astratta che di certo non corrisponde ad una pensione di vecchiaia, considerato anche che non vi è dimostrazione né prospettazione di servizi resi allo stato Alle pensioni percepite dal xxxxx, pertanto, si applica il principio di imponibilità concorrente in entrambi gli stati, secondo la disciplina in ciascuno di essi prevista. La Commissione condivide la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che, al fine di evitare la doppia imposizione, il prelievo fiscale in Italia debba avvenire sugli importi netti percepiti e accreditati su conti correnti italiani e non su quelli al lordo delle imposte pagate in Svezia. Infatti, se è pur vero che il xxxxx avendo omesso di presentare la dichiarazione non può fruire delle detrazioni di imposta previste dall’art. 165 Tuir, un principio generale ed immanente nell’ordinamento sia nazionale che sovranazionale prescrive di non tassare due volte uno stesso reddito. D’altro canto nel corso del contraddittorio pre-contenzioso il contribuente ha fornito tutta la documentazione relativa alle pensioni percepite, dall’esame delle quali l’Agenzia delle Entrate ha potuto prendere compiuta cognizione degli importi trattenuti in Svezia a titolo di imposte. Si conferma altresì la disapplicazione delle sanzioni, considerata la sicura buona fede del contribuente, che non ha occultato i redditi provenienti dall’estero non arrecando dunque pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo La sentenza impugnata viene quindi integralmente confermata; le spese del giudizio restano compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Respinge gli appelli. Spese compensate.
Perugia, 27 marzo 2017
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