COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 3 sentenza n. 226 depositata il 20 giugno 2017
Contributo Unificato su controversie tributarie -Debenza da parte di Associazioni ONLUS (Codacons)
Massima:
La norma che disciplina l’esenzione dal pagamento del C.U. nei procedimenti giurisdizionali (in specie processo tributario) non lascia adito a dubbi interpretativi nel senso che l’esenzione è concessa in ragione della natura del procedimento e non del soggetto che lo promuove. Del resto la Cassazione ha precisato (sent.21522/13 e 27331/16) che l’esenzione dall’imposta di bollo in favore delle Onlus deve essere interpretata con riferimento ai soli “atti” amministrativi e non anche a quelli processuali.
Testo:
Svolgimento del processo
Il xxxxx ha impugnato l’invito al pagamento emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia con il quale è stato richiesto il pagamento del contributo unificato di € 150,00= in relazione ad un ricorso proposto avanti quella commissione. L’associazione ricorrente, premesso di essere una Onlus ex art. 10 comma 8 d. lgs. 460/1997, deduceva che i procedimenti giudiziari da lei instaurati sono esenti dal versamento del contributo unificato, in forza del combinato disposto dell’art. 9 dpr 115/2002, dell’art. 27-bis tariffa B all. al dpr 642/1972 e dell’art. 8 l. 266/1991. La Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l’invito al pagamento non costituisce atto impugnabile; inoltre ha valutato che all’invito al pagamento ha fatto seguito avviso di irrogazione sanzioni che non è stato impugnato. Appella il xxxxx e ripropone sostanzialmente gli argomenti del primo grado di giudizio, oltre a citare sentenze di commissioni tributarie che hanno accolto la sua tesi. Il Ministero delle Finanze – Commissione Tributaria Provinciale di Perugia si è costituito in giudizio e chiede la conferma della sentenza impugnata; cita a sua volta numerosi precedenti di Commissione Tributaria che hanno respinto i ricorsi delle Onlus.
Motivi della decisione
La Commissione ritiene di dover riformare la sentenza impugnata e di dichiarare ammissibile il ricorso avverso l’invito al pagamento; infatti nella categoria degli atti suscettibili di autonoma impugnazione, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientra qualunque provvedimento idoneo ad incidere sul rapporto tributario e comunque “ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, anche se non si manifesti in forma autoritativa (cass. 3315/2016).
Passando quindi all’esame del merito della controversia si osserva quanto segue.
L’art. 10 dpr 115/2002 (t.u. delle spese di giustizia) prevede che “Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”. Il xxxxx deduce di poter desumere l’esenzione dal pagamento del contributo unificato nei procedimenti promossi da essa Onlus in considerazione del fatto che l’art. 27-bis tariffa B all. al dpr 642/1972 (disciplina dell’imposta di bollo) esenta dal pagamento dell’imposta di bollo “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” e che l’art. 8 l. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) prevede che “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro”. Si argomenta in particolare che il promuovere procedimenti giudiziari è attività strettamente connessa con la finalità di tutela dei diritti civili, che costituisce lo scopo primario dell’associazione. Le argomentazioni dell’appellante non possono essere condivise. Il tenore della norma che disciplina le esenzioni dal pagamento del contributo unificato nei procedimenti giudiziari è di una chiarezza tale da non lasciare spazio a margini interpretativi: l’esenzione dal pagamento del contributo è concessa in ragione della natura del “procedimento” e non del soggetto che lo promuove; infatti nella previgente disciplina erano esenti dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura le cause di lavoro ex l. 2 aprile 1958, n. 319 ed i procedimenti in materia familiare ex art. 19 l. 74/1987. Va sottolineato peraltro il principio generale in base la quale le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni in materia tributaria non sono mai suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. Si rileva infine che la corte di cassazione ha già esaminato la questione nei termini esattamente proposti dal xxxxx ed ha affermato che «Il termine “atti” di cui all’art. 27 bis della tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale prevede specifiche esenzioni dall’imposta di bollo in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed ha riguardo ad “atti, documenti, istanze, contratti”, deve essere interpretato riduttivamente, con riferimento cioè ai soli atti amministrativi e non anche a quelli processuali» (Cass. 21522/2013; Cass. 27331/2016). Si aggiunga infine Il ricorso del xxxxx va pertanto rigettato; le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il ricorse, che respinge nel merito. Condanna l’appellante alle spese dei due gradi del giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00= oltre accessori. Perugia, 15 maggio 2017 Il relatore
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