COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO – Sentenza 07 aprile 2017, n. 1590
Tributi – ICI – Uso istituzionale degli immobili pubblici – Esenzione – Uso non continuativo – Irrilevanza
Svolgimento del processo
Nel corso del 2013 il Comune di Milano emetteva avviso di accertamento ICI n. 5174/0/E (notificato il 3.6.2013) con cui accertava, per il 2011, un’imposta ICI di oltre 290 mila € in relazione ad un complesso demaniale di via delle Forze Armate/via (…), a carico del Ministero della Difesa.
Tale avviso veniva Impugnato dal Ministero della Difesa sull’asserto ‘che il complesso immobiliare doveva essere esente da ICI ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. A) del d.lgs. n. 504/1992, in quanto integralmente destinato a compiti istituzionali (magazzini militari e area adibita allo svolgimento di esercitazioni).
Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, asseriva che gli immobili posseduti dallo Stato, per essere immuni dalla tassazione predetta, dovevano essere effettivamente adibiti a soli usi istituzionali, con onere della prova gravante sui contribuenti.
La CTP, in primo grado (sent. CTP sez. 15, n. 3955/15/14 del 18.4.14), accoglieva il ricorso del Ministero della Difesa, ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse idonea per dare “ampia prova della sussistenza, negli anni dal 2007 al 2011, della destinazione del compendio immobiliare esclusivamente ai compiti istituzionali della Difesa nazionale, non solo giuridicamente (verbale di consegna sopra citato), ma anche in fatto” (p. 7 della sentenza di primo grado).
Con l’atto di appello avverso la predetta sentenza il Comune di Milano lamentava l’insussistenza della prova che l’area accertata sia concretamente e continuativamente utilizzata come piazza d’armi e luogo di esercitazione militare, così come istituzionalmente assegnato al momento della consegna del bene stesso. L’appellante rilevava, altresì, che l’area era destinata a verde comunale, potenzialmente edificatorio per standard urbanistico, dotata di un valore economico intrinseco.
Motivi della decisione
L’appello non può essere accolto.
Con stabile giurisprudenza, il Supremo Collegio ha reiteratamente statuito che l’esenzione “per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti:
– ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato”. (Cass. n. 20577/2005 e n. 14094/2010).
La stessa Corte di Cassazione ha stabilito che il perseguimento delle finalità pubbliche viene meno solo ove sia estinto il nesso teleologico tra immobile e fine istituzionale. Ovviamente, la prova che deve darsi dell’impiego a fini pubblici non deve avere soltanto un profilo formale, ma estendersi al dato sostanziale, ovvero si deve dar prova che l’immobile sia destinato con costanza ed effettività all’uso istituzionale.
La CTP, in primo grado, sulla base di accurata analisi condotta sulla documentazione prodotta dal ricorrente Ministero, ha ritenuto lo svolgimento di regolare e continuativa attività addestrativa di carattere militare nell’area de qua.
Ed è di per sé impossibile pretendere che l’utilizzo dell’immobile avvenga in modo quotidiano, poiché è comune massima di esperienza che ogni bene destinato all’uso pubblico può, per alcuni periodi della settimana (o in occasione di festività, ad esempio ulteriore) essere di fatto non impiegato, senza che ciò pregiudichi o metta in dubbio le finalità cui tali immobili sono adibiti.
Si deve quindi ritenere che permanga il carattere di regolarità con cui l’impiego avviene da parte del personale in servizio presso la caserma S. Barbara, non solo in forza di evidenti elementi formali (il verbale di destinazione del 17.11.1987), ma anche di palesi riscontri sostanziali. Non risulta, inoltre, che tale caserma sia mai stata utilizzata per finalità diverse da quelle militari.
Tali considerazioni in ordine alla corretta invocazione dell’esenzione di cui all’art. 7, lett. A), d.lgs. 504/1992 inducono quindi a ritenere immune da censure la sentenza della CTP di primo grado.
Il ricorso, pertanto, dev’essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Respinge l’appello.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania, sezione 4, sentenza n. 1886 depositata l' 8 febbraio 2023 - Gli immobili di proprietà dell'Ente ricorrente, appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, costituendo abitazione principale…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA - Sentenza 29 gennaio 2021, n. 65 - L'esenzione dall'ICI, prevista dall'art. 7, comma l, del D. Lgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18553 depositata l' 8 giugno 2022 - In tema d'ICI, le domande di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA - Sentenza 06 settembre 2021, n. 7549 - L'esenzione ICI per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici non si applica ai fabbricati che vengono normalmente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le MARCHE - Sentenza 02 dicembre 2019 n. 870 - L'esenzione ICI per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali" "spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…