COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 2 sentenza n. 163 depositata il 13 marzo 2017
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 28/06/2012 la .. propone appello avverso la sentenza n. . emessa dalla CTP di . Trattasi di ingiunzione di pagamento notificata alla sig.ra . e relativa all’omesso pagamento della tassa automobilistica per l’annualità 2006.
Proponeva ricorso la contribuente eccependo di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento, né l’avviso di avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c. e che la cartella risultava prescritta poiché notificata oltre il termine triennale in questo caso il 31/12/2009.
In prima istanza il ricorso veniva accolto poiché i giudici di prime cure ritenevano che non risultasse la prova che al destinatario fosse stata inviata la raccomandata comunicante l’avvenuto deposito.
Nel proporre appello la .. eccepisce l’erroneità della sentenza impugnata poiché ribadisce che l’avviso di accertamento è stato regolarmente consegnato agli Uffici postali per la notifica entro il termine del 31/12/2009, impedendo così il verificarsi della prescrizione dell’azione di recupero.
Infatti sottolinea che per il notificante il momento della notifica dell’avviso a mezzo posta si perfeziona nel momento in cui, lo stesso atto,viene consegnato all’ufficio postale. Per questi motivi chiede la riforma della sentenza impugnata. Di contro la parte nel presentare controdeduzioni eccepisce l’inammissibilità dell’appello perché tardivo, inoltre ribadisce che l’appellante non ha fornito la prova dell’esistenza della racc.ta comunicante l’avvenuto deposito, pertanto la notifica dell’avviso di accertamento deve considerarsi non perfezionata con conseguente prescrizione, atteso che dall’ingiunzione di pagamento (unico atto a lei notificato) risulta che l’avviso di accertamento è stato consegnato nel 2010. Inoltre sottolinea che dall’ingiunzione di pagamento risulta che l’avviso in questione risulta notificato in luogo dove la ricorrente non aveva più la residenza essendo questa trasferita in . alla .., pertanto la predetta notifica deve intendersi inesistente poiché consegnata in luogo estraneo all’effettiva residenza del destinatario.
Per questi motivi chiede il rigetto dell’appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All’udienza odierna l’appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l’appello non è meritevole di accoglimento.
A differenza della decadenza per interrompere la prescrizione dell’azione accertativa della Pubblica amministrazione è decisiva la data di ricezione dell’atto non quella di invio. In presenza della prescrizione, che ha prevalente funzione sanzionatoria, il Legislatore ha ritenuto di privilegiare l’interesse del destinatario alla certezza del diritto, ovvero a sapere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente oppure il rapporto sia ormai definito. Dunque per interrompere idoneamente il periodo prescrizionale è essenziale che il provvedimento amministrativo venga ricevuto dal destinatario, a nulla rilevando il momento dell’invio del medesimo atto.
Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13588/2009 ha affermato che la data di consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare varrebbe infatti se si trattasse di decadenza, mentre in materia di prescrizione, l’effetto interruttivo del relativo termine esige che il debitore abbia conoscenza dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. Dello stesso pensiero la Corte di Cassazione con sentenza n. 18759/2013, la quale conferma che gli atti sostanziali producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario a nulla rilevando il momento in cui siano stati consegnati all’ufficiale giudiziario o al servizio postale.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica una integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione definitivamente pronunciando rigetta l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata decisione. Spese compensate.
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