Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 2 sentenza n. 1200 depositata il 23 febbraio 2018

CAPACITA’ CONTRIBUTIVA – BENI ACQUISTATI CON POLIZZA PREVIDENZIALE – INCREMENTI PATRIMONIALEI – SUSSISTE

FATTO

La vicenda era originata dall’avviso di accertamento per l’anno 2008 relativo ad IVA – IRPEF – IRAP, emesso dall’Agenzia delle entrate di Latina. In particolare, l’Ufficio affermava che gli acquisti dei beni dall’anno 2005 al 2008 non erano dimostrati; tra l’altro, non veniva provato che gli stessi fossero stati effettuati tramite l’incasso della polizza assicurativa n. (omissis) contratta con la W. S.p.A., avvenuto con bonifico accreditato su U. Banca il 28.6.04, per l’importo di Euro 361.656,50.

La CTP di Latina ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo l’operato dell’Ufficio, che accertava un reddito imponibile complessivo netto di Euro 62.720,89, per una maggiore imposta di Euro 20.212,00, oltre ad addizionale regionale comunale IRPEF e sanzioni.

L’Ufficio medesimo, con appello inoltrato il 14.11.13, chiede la riforma della prima decisione, nella persuasione che non vi sia alcuna certezza sul “nesso eziologico tra il possesso dei redditi e la spesa per incrementi patrimoniali…”.

Con l’opposta memoria di costituzione la parte appellata, nel richiamare copiosa giurisprudenza in materia, deduce il fatto che l’incasso totale della polizza assicurativa fosse capiente per ogni acquisto, anche a voler considerare gli incrementi calcolati dall’Agenzia delle entrate.

DIRITTO

Dall’esame degli atti risulta pacifico e incontestato che il contribuente ha beneficiato del riscatto della polizza assicurativa con la W. Spa, che ha accreditato il 28.6.04 un bonifico di Euro 361.656,50.

La somma degli investimenti netti effettuati nel periodo dal 2005 al 2008 trovano senz’altro capienza nelle entrate patrimoniali derivanti da redditi esonerati da imposizione, per cui la capacità contributiva, con riguardo al reddito complessivo netto dell’anno 2005, è da considerare congruente col reddito dichiarato, tenendo anche conto dei disinvestimenti finanziari, oltre che dell’entrata della polizza previdenziale, senza che sia indispensabile la puntuale dimostrazione di una stretta correlazione temporale tra le maggiori uscite e gli incassi registrati. Si deve in proposito ritenere esistente, ancorché non sia necessario, un nesso eziologico tra il possesso dei redditi ad una certa data e le spese successivamente sostenute per gli incrementi patrimoniali di cui si tratta.

Per quanto precede il gravame non è suscettibile di accoglimento; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge l’appello dell’Ufficio e lo condanna al rimborso delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.700,00 (millesettecento/00).