Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 2 sentenza n. 1200 depositata il 23 febbraio 2018
CAPACITA’ CONTRIBUTIVA – BENI ACQUISTATI CON POLIZZA PREVIDENZIALE – INCREMENTI PATRIMONIALEI – SUSSISTE
FATTO
La vicenda era originata dall’avviso di accertamento per l’anno 2008 relativo ad IVA – IRPEF – IRAP, emesso dall’Agenzia delle entrate di Latina. In particolare, l’Ufficio affermava che gli acquisti dei beni dall’anno 2005 al 2008 non erano dimostrati; tra l’altro, non veniva provato che gli stessi fossero stati effettuati tramite l’incasso della polizza assicurativa n. (omissis) contratta con la W. S.p.A., avvenuto con bonifico accreditato su U. Banca il 28.6.04, per l’importo di Euro 361.656,50.
La CTP di Latina ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo l’operato dell’Ufficio, che accertava un reddito imponibile complessivo netto di Euro 62.720,89, per una maggiore imposta di Euro 20.212,00, oltre ad addizionale regionale comunale IRPEF e sanzioni.
L’Ufficio medesimo, con appello inoltrato il 14.11.13, chiede la riforma della prima decisione, nella persuasione che non vi sia alcuna certezza sul “nesso eziologico tra il possesso dei redditi e la spesa per incrementi patrimoniali…”.
Con l’opposta memoria di costituzione la parte appellata, nel richiamare copiosa giurisprudenza in materia, deduce il fatto che l’incasso totale della polizza assicurativa fosse capiente per ogni acquisto, anche a voler considerare gli incrementi calcolati dall’Agenzia delle entrate.
DIRITTO
Dall’esame degli atti risulta pacifico e incontestato che il contribuente ha beneficiato del riscatto della polizza assicurativa con la W. Spa, che ha accreditato il 28.6.04 un bonifico di Euro 361.656,50.
La somma degli investimenti netti effettuati nel periodo dal 2005 al 2008 trovano senz’altro capienza nelle entrate patrimoniali derivanti da redditi esonerati da imposizione, per cui la capacità contributiva, con riguardo al reddito complessivo netto dell’anno 2005, è da considerare congruente col reddito dichiarato, tenendo anche conto dei disinvestimenti finanziari, oltre che dell’entrata della polizza previdenziale, senza che sia indispensabile la puntuale dimostrazione di una stretta correlazione temporale tra le maggiori uscite e gli incassi registrati. Si deve in proposito ritenere esistente, ancorché non sia necessario, un nesso eziologico tra il possesso dei redditi ad una certa data e le spese successivamente sostenute per gli incrementi patrimoniali di cui si tratta.
Per quanto precede il gravame non è suscettibile di accoglimento; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione respinge l’appello dell’Ufficio e lo condanna al rimborso delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.700,00 (millesettecento/00).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2631 - In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui al d.m. 10 settembre 1992 possono ritenersi superati soltanto se il contribuente dimostra che per lo…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 372 sez. I depositata il 30 gennaio 2019 - Il sito web realizzato e gestito dalla ditta che emette fatture e il numero di telefono per il call center presente sul sito intestato all'emittente…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 522 sez. V depositata il 7 febbraio 2019 - Legittimo l'avviso di accertamento fondato sul valore legale della presunzione di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, fondata sulle spese e/o sul…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 375 sez. I depositata il 30 gennaio 2019 - Illegittimo l'accertamento a carico del contribuente senza famiglia a carico ed utilizza l'autovettura, considerata bene indice, per l'attività…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 420 sez. XVIII depositata il 31 gennaio 2019 - In tema di accertamento sintetico del reddito, ex art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il contribuente ha l'onere di provare, mediante…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1200 - L’art. 2289 c.c. che il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…