Commissione Tributaria Regionale per la Campania sez. 7 sentenza n. 10817 depositata il 14 dicembre 2018
MASSIMA
Ai fini dell’esenzione IMU, i consorzi di sviluppo industriale necessitano di due requisiti: gli immobili da essi posseduti devono essere esclusivamente destinati all’espletamento dei compiti istituzionali e tutti i consorziati devono essere individualmente esenti dall’imposta.
FATTO
Il Consorzio …, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, così come rappresentato e difeso in atti, presentava distinti appelli avverso le sentenze nn.5707, 5713, 5709, 5710,5711, 5712 e 5713 depositate il l5/12/2017 con le quali la CTP di Salerno rigettava i ricorsi del Consorzio …. di XXXXX afferenti avvisi di accertamento Imu per gli anni dal 2012 al 2015.
L’appellante Consorzio riteneva la sentenza illegittima laddove il giudice di I° non aveva tenuto conto che il Consorzio …., ,ente pubblico, aveva svolto solo compiti istituzionali e mai attività commerciali e, quindi, non era tenuto al pagamento dell’Ici/Imu per immobili siti in XXXXXX.
Concludeva chiedendo la riunione in unico procedimento degli appelli in discussione presso questa Commissione, per la riforma della sentenza appellata con annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli immobili di cui si discute e vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva il Comune di XXXXXX e con controdeduzioni riteneva inammissibile l’appello perché il Consorzio era privo dei requisiti di cui all’art. 342 cpce l’impugnazione non conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza.
Contestava, poi, la produzione di nuovi documenti in appello richiamando il comma 3 dell’art. 345 cpc.
Riteneva l’imposta dovuta in considerazione che il Consorzio era, in virtù del suo statuto, un ente pubblico economico che non rientrava tra gli enti istituiti con Dlgs 267/2000 e che, visto anche la partecipazione del XXXXXXXXX, tale circostanza lo escludeva dall’esenzione di cui all’art 7, comma 3, Dlgs 504/92 .
Chiedeva in via pregiudiziale dichiarare l’inammissibilità dell’appello, in subordine rigettare l’appello con vittoria delle spese di giudizio da attribuire ai procuratori antistatari.
All’odierna udienza la Commissione, preliminarmente riuniva gli appelli contraddistinti da RGA per connessione oggettiva e soggettiva e decideva la controversia così come da dispositivo.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità degli appelli fatta dal Comune di XXXXXX per carenza dei requisiti di cui all’art. 342 cpc.
Infatti la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 27199 del 16/11/2017 ha affermato che “l’individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non dovrà tradursi in un progetto alternativo di sentenza” ma la parte appellante deve porre il giudice di appello nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicare il perché queste siano censurabili , senza, però, il rispetto di particolari forme sacramentali o vincolate.
Nel caso di specie il Consorzio …. ha rispettato tale dettato ed ha posto questo Collegio in condizioni di ben comprendere quanto eccepito.
Così come è infondata la doglianza del divieto di produzione in appello di nuovi documenti atteso che l’art. 58 del Dlgs 546/92 contempla specificamente la produzione di nuovi documenti e, tale orientamento è stato rafforzato anche dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 199 del 14/07/2017, ha affermato “la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti non integra una violazione del diritto di difesa”.
Nel merito con un unico motivo di ricorso il Consorzio …. sostiene l’esenzione degli immobili ai sensi dell’art. 7, comma 3, Dlgs 504/92 in considerazione della natura giuridica dei consorzi e per il fatto di svolgere attività istituzionale.
La Commissione, ritiene gli immobili posseduti dal consorzio asi e destinati esclusivamente a compiti istituzionali, esenti dall’imposta Ici/ lmu se i consorziati sono enti individualmente esenti dalla stessa imposta.
Tale condizione è avallata anche dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26575 del 2/10/2018 che, richiamando l’art. 36, comma 4, L. 317/1992, ha precisato che “i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici “.
La stessa sentenza, poi, ha anche precisato , ai fini dell’esenzione, la sussistenza di due requisiti cioè che gli immobili posseduti dai consorzi siano esclusivamente destinati all’espletamento dei compiti istituzionali, nel caso di specie sussiste tale requisito e che i consorziati siano individualmente esenti dall’imposta.
Quest’ultimo requisito non è presente nel Consorzio appellante atteso che annovera, come da statuto, nella propria compagine il XXXXXXX, soggetto non individualmente esente.
Considerato che, la natura di stretta interpretazione della norma fiscale impone al contribuente dimostrare e allegare che in concreto ricorrano le condizioni per usufruire dell’esenzione e/o agevolazione e, constato che il Consorzio non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare che l’intera compagine annovera solo enti individualmente esenti dall’imposta, l’appello deve essere rigettato.
La natura della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
PQM
La Commissione, riuniti gli appelli, li rigetta. Compensa le spese.
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