Commissione Tributaria Regionale per la Campania sezione 1 sentenza n. 9209 depositata il 24 ottobre 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale Campania di Napoli – ritualmente notificato al contribuente Ferrieri Raffaele – l’Agenzia delle Entrate Riscossione impugna la sentenza n. 12175/24/2017 depositata il 13.07.2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale, oltre alla dichiarata cessata materia del contendere nei confronti di alcune cartelle impugnate e poi sgravate, è stato in parte accolto il ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 07120169032466849000, notificata il 19.10.2016 ed alcune cartelle di pagamento connesse.
Risulta in fatto che:
– il contribuente presentava ricorso presso la CTP di Napoli avverso l’intimazione di pagamento n. 07120169032466849000, notificata il 19.10.2016 e le 19 connesse cartelle di pagamento connesse.
– con sentenza n. 12175/24/2017 depositata il 13.07.2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso -con compensazione delle spese di lite – sul presupposto, per alcune cartelle, dell’accertata prescrizione del credito tributario maturata nel periodo successivo alla notifica delle cartelle di pagamento e non interrotta dalla tardiva notifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta oltre gli ordinari termini di prescrizione di ciascun tributo (in alcuni casi decennale – come per i tributi erariali – ed in altri casi – come i tributi locali – quinquennale); per altre cartelle sul presupposto della maturata prescrizione a causa della nullità della notifica avvenuta secondo le forme dell’irreperibile assoluto e non di quello relativo, in mancanza dei relativi presupposti e, pertanto, senza invio dell’obbligatoria raccomandata informativa;
si è costituita la CCIAA di Napoli insistendo per l’accoglimento dell’appello con riguardo alla cartella avente ad oggetto il tributo di sua spettanza;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha chiesto l’accoglimento dell’appello;
non si è costituito il contribuente.
Nella seduta del 23.10.2018 il Collegio, sentito il Relatore in Camera di Consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il primo gruppo di cartelle (nn. finali 223 7, 4244, 6965), correttamente i giudici di primo grado hanno argomentato considerando che i termini di prescrizione propri di ciascun tributo riprendono a decorrere in seguito alla notifica della cartella di pagamento.
Infatti, tra le tante, la Cass. civ. Ord., 31-08-2018, n. 21505 ha affermato il noto principio per cui “In tema di riscossione delle imposte, la mancata opposizione alla cartella di pagamento determina esclusivamente l’irretrattabilità del credito e non anche la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale”. Ne deriva che dalla notifica della cartella ricomincia a decorrere il termine di prescrizione ordinario, proprio di ciascun tributo secondo la rispettiva disciplina, che – come correttamente verificato dai giudici di primo grado – risulta essersi consumato prima del nuovo atto interruttivo rappresentato dall’intimazione di pagamento n. 07120169032466849000, notificata il 19.10.2016. Sul punto, l’appello è infondato.
Per quanto riguarda il secondo gruppo di cartelle sostengono i giudici di primo grado che sia maturata la prescrizione a causa della nullità della notifica avvenuta secondo le forme dell’irreperibile assoluto e non di quello relativo, in mancanza dei relativi presupposti.
Evidenziano i giudici di primo grado che non risultano documentate effettive ricerche circa l’irreperibilità del contribuente nel domicilio fiscale che potessero giustificare la procedura di notifica prescelta (ex art. 140 cpc).
Nel grado di appello, tuttavia, l’Ufficio ha depositato agli atti di causa nota del 24.09.2009 di accoglimento di istanza di rateazione presentata dal contribuente in data 11.11.2008 dalla quale risulta che lo stesso era a conoscenza delle cartelle nn. finali 5571, 9210, 2941, 3301. Come riconosciuto da Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 18/06/2018, n. 16098 a mente della quale “L’avvio del piano di rateizzazione con l’agente della riscossione costituisce indice del riconoscimento del debito e, pertanto, corrisponde ad atto interruttivo della prescrizione, risultando – tale fatto – incompatibile con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche”.
Pertanto, se è vero che di per sè in materia tributaria non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.
Conseguentemente, per quanto riguarda le cartelle sopra indicate ed inerenti rispettivamente:
cartella n. 5571: il diritto annuale della camera di commercio anno 2002 (prescrizione decennale);
cartella n. 9210: Irpef2003 (prescrizione decennale);
cartella n. 2941: il diritto annuale della camera di commercio anno 2003 (prescrizione decennale);
cartella n. 3301: imposta di registro anno 2004 (prescrizione decennale);
la prescrizione non può dirsi maturata in quanto il termine risulta interrotto e l’appello deve essere sul punto accolto.
Inoltre, ha depositato atto di intimazione n. finale 5417 notificato correttamente in data 30.1.2016 con invio di raccomandata informativa in data 02.02.2016 che risulta interruttivo della prescrizione con riferimento alle cartelle nn. finali:
– 39217 per Irpef 2003 (prescrizione decennale);
– 6636 per Tarsu 2008 (prescrizione quinquennale);
per queste cartelle la prescrizione si era già maturata.
– 4853 per Irpef2009 (prescrizione decennale);
– 5616 per Irpef2010 (prescrizione decennale);
– 4648 per Irpef2010 (prescrizione decennale);
per queste cartelle è stata interrotta la prescrizione e l’appello deve essere sul punto accolto.
Infine, deposita l’Ufficio atto di intimazione n. finale 4108 notificato il 19.10.2015 ed avente ad oggetto la cartella n. finale 7789 (Irpef 2006). Tuttavia, risulta che l’atto non sia stato correttamente notificato in quanto manca una pertinente raccomandata informativa, doverosa nella fattispecie, essendo la notifica avvenuta nelle mani del portiere. Deve tuttavia evidenziarsi che la prescrizione non può dirsi compiuta trattandosi di tributo Irpef 2006 il cui termine di prescrizione decennale risulta interrotto dall’intimazione di pagamento qui impugnata e notificata il 19.10.2016. Pertanto, non può dirsi compiuta la prescrizione e l’appello deve essere sul punto accolto.
Conclusivamente, l’appello deve essere accolto parzialmente nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Nulla spese.
PQM
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, accoglie parzialmente l’appello nei limiti di cui in motivazione. Nulla spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2018.
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